Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25046 - pubb. 25/03/2021

Il periculum in mora nei provvedimenti ex art. 700 c.p.c.

Tribunale Torino, 26 Novembre 2020. Est. Di Capua.


Provvedimenti cautelari - Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Requisiti



Il ricorso inammissibile per motivi di rito od anche infondato per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora ben può essere diC.to inammissibile o rigettato de plano con decreto inaudita altera parte, anche senza l’instaurazione del contraddittorio, per ragioni di economia processuale e/o per scoraggiare pratiche defatigatorie ad abusive della tutela cautelare ed anche per la mancanza di effetti preclusivi di una tale pronuncia nonché per la libera riproponibilità del ricorso cautelare.

Con riguardo al requisito del periculum in mora l’art. 700 c.p.c. richiede l’irreparabilità ed imminenza del pregiudizio. In particolare, ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del ‘periculum in mora’, ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti.

In considerazione del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’art. 700 c.p.c. consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.

In particolare, non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l’inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell’azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente ed irreparabile, nel senso di pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato.

In ogni caso, la ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso. In altre parole, premesso che, ai fini dell’accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l’adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziaria sia decorso un apprezzabile periodo di tempo.

L’accertamento, nell’ambito del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dell’insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile (periculum in mora) esonera il giudice dalla disamina dell’altro requisito del fumus boni iuris. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


DECRETO

1. Con ricorso datato 6.11.2020, depositato telematicamente presso il Tribunale di Torino in data 14.11.2020, la sig.ra  M. C. ha chiesto, nei confronti del sig. C. R., nella sua qualità di Amministratore Unico pro tempore della società NUOVA A. S.r.l.s., ed in contraddittorio con quest’ultima, in persona del procuratore speciale ex art. 78 c.p.c. Dott.ssa G. Stefania, nominata dal Tribunale di Torino, con provvedimento del 4.02.2020, l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

Nel merito in via principale

- con decreto inaudita altera parte, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, revocare in via cautelare il Sig. C. R. (Cod. Fisc. CLSRBN93P30H501F), nato a Roma, il 30.09.1993 ed ivi residente in Via Luigi Rizzo n. 47 dalla carica di Amministratore Unico della società NUOVE A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (Cod. Fisc. – P. IVA 10819620013), con sede legale in Rivoli (TO), Via Napoleone Leumann n. 20, in persona del procuratore speciale ex art. 78 C.p.c. Dott.ssa Stefania G. per tutti i motivi dedotti nel corpo del presente atto e, contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e dell’emettendo decreto e a tale udienza con ordinanza confermare il provvedimento di revoca emanato con detto decreto;

IN VIA SUBORDINATA

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni in via principale solo laddove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l’emissione del decreto inaudita altera parte, fissare la comparizione delle parti in contraddittorio, procedendo nel modo ritenuto opportuno agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, con ordinanza, disporre la revoca del Sig. C. R. (Cod. Fisc. CLSRBN93P30H501F), nato a Roma, il 30.09.1993 ed ivi residente in Via Luigi Rizzo n. 47 dalla carica di Amministratore Unico della società NUOVE A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA (Cod. Fisc. – P. IVA 10819620013), con sede legale in Rivoli (TO), Via Napoleone Leumann n. 20, in persona del procuratore speciale ex art. 78 C.p.c. Dott.ssa Stefania G. per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo del presente atto;

In ogni caso

Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, anche per la fase di nomina del procuratore speciale ex art. 78 c.p.c.”;

 

 

2. Con provvedimento in data 24.11.2020, il Presidente di Sezione Civile del Tribunale di Torino, ai sensi dell’art. 669 ter c.p.c., ha designato il Giudice sottoscritto per la trattazione del procedimen¬to.

 

 

3. Deve premettersi che, secondo il condivisibile orientamento di gran parte della giurisprudenza, il ricorso inammissibile per motivi di rito od anche infondato per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e/o del periculum in mora ben può essere diC.to inammissibile o rigettato de plano con decreto inaudita altera parte, anche senza l’instaurazione del contraddittorio, per ragioni di economia processuale e/o per scoraggiare pratiche defatigatorie ad abusive della tutela cautelare ed anche per la mancanza di effetti preclusivi di una tale pronuncia nonché per la libera riproponibilità del ricorso cautelare (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. I, 18 luglio 2020 nel procedimento n. 10524/2020 R.G.; Tribunale Modena, sez. I, 13 settembre 2007 in Giurisprudenza locale - Modena 2007; Tribunale Pescara, 04 maggio 2007 in Giur. merito 2008, 3, 732; Tribunale S. Maria Capua V., 18 marzo 2005 in Redazione Giuffrè; Tribunale S. Maria Capua Vetere 20 gennaio 2004, in Giur. npoletana, 2004, 241; Tribunale Modena, sez. I, 12 maggio 2004 in Giurisprudenza locale - Modena 2004; Tribunale Potenza 6 novembre 1999, in Dir. e prat. soc., 2000, n. 3, 69; Pretura Vallo Lucania, 21 marzo 1998 in Giur. merito 1998, 908; Tribunale Monza, 26 aprile 1997 in Giur. merito 1997, 690; Tribunale Ravenna, 14 settembre 1994, in Foro it., 1994, I, c. 3532; Tribunale Rovigo, 7 marzo 1994, in Giur. merito, 1994, p. 1995; Tribunale Milano, 8 luglio 1993, in Foro it., 1994, I, c. 1612).

 

 

4. Ciò premesso, la suddetta domanda cautelare risulta infondata per difetto del requisito del periculum in mora.

4.1. Invero, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., “fuori dai casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo, chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.”

Dunque, con riguardo al requisito del periculum in mora l’art. 700 c.p.c. richiede l’irreparabilità ed imminenza del pregiudizio.

In particolare, ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del ‘periculum in mora’, ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti (cfr. in tal senso: Tribunale Taranto, 02 luglio 2005 in Lav. nelle p.a. 2005, 670).

Come ben chiarito in giurisprudenza, “in considerazione del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’art. 700 c.p.c. consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile” (cfr. in tal senso: Tribunale Roma, sez. III, 24 marzo 2014 in Redazione Giuffrè 2014).

In particolare, “non può ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora richiesto per la proposizione del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., quando per l’inattività del ricorrente sia decorso un periodo di tempo pari alla normale durata dell’azione esperita in via ordinaria, senza che venga allegata la sopravvenienza di fatti nuovi che abbiano determinato un diverso pregiudizio imminente ed irreparabile, nel senso di pregiudizio che minaccia di determinare una lesione irreversibile alla realizzazione del diritto azionato” (cfr. in tal senso: Tribunale Savona, 09 agosto 2007 in Redazione Giuffrè 2007).

In ogni caso, “la ricorrenza del requisito del periculum in mora, che, secondo il dettato dell’art. 700 c.p.c., deve ricorrere in aggiunta a quello del fumus boni iuris, va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso” (cfr. in tal senso: Tribunale Torre Annunziata, sez. lav., 28 dicembre 2007 in Guida al diritto 2008, 4, 80; in senso conforme cfr. anche Tribunale Napoli, 05 luglio 2001 in Dir. industriale 2002, 45).

Analogamente, “premesso che, ai fini dell’accertamento del periculum in mora occorre analizzare puntualmente la situazione di fatto, al fine di accertare se effettivamente si giustifica l’adozione, alla stregua di una cognizione comunque sommaria, di un provvedimento invasivo e a sua volta potenzialmente lesivo delle ragioni di chi lo subisce, quel presupposto va escluso allorché tra il verificarsi dell’evento prospettato come dannoso e la proposizione della domanda giudiziaria sia decorso un apprezzabile periodo di tempo” (cfr. in tal senso: Tribunale Napoli, 05 luglio 2002 in Dir. industriale 2003, 131).

4.2. Nel caso di specie, nella narrativa della premessa in fatto, la parte ricorrente ha dedotto:

- che la sig.ra  M. C. è titolare di una quota di partecipazione pari al 50% del capitale sociale della società NUOVE A. S.r.l.s., società, con sede a Rivoli (TO), che si occupa precipuamente della produzione ed il commercio di sigarette elettroniche ed articoli per fumatori con relativi accessori, nonché prodotti per l’igiene, l’estetica e la cura della persona (doc. n. 2 - Visura CCIAA);

- che la società gestisce una rivendita di sigarette elettroniche in Roma (doc. n. 2);

- che il rimanente 50% delle quote sociali è detenuto dal sig. C. R., il quale è altresì Amministratore Unico della NUOVA A. in forza di atto di nomina contestuale alla costituzione della società (doc. 3 atto costitutivo):

- che le attività dell’azienda avevano inizio nel 2012 e nel corso del rapporto sociale il sig. C. mostrava a più riprese la propria tendenza ad una gestione personalistica dell’azienda e dei beni di questa:

- che , nonostante i richiami ad una più prudente gestione da parte della sig.ra  M. e del di lei marito, sig. PANEPINTO Cristiano, amico del padre del sig. C. R., sig. C. Claudio, il sig. C. R. non variava le modalità di gestione;

- che in alcuna occasione, in alcun esercizio, vi è stata distribuzione di utili;

- che nel mese di settembre 2017 la socia  M., per tramite del sig. PANEPINTO, domandava al sig. C. R. delucidazioni in merito alla gestione della società ed allo stato di salute della stessa;

- che la sig.ra  M., che vive a Torino, non riceveva aggiornamenti in merito da alcuni mesi e, in particolare, non aveva ricevuto la convocazione per l’approvazione del bilancio 2016, il quale risultava tuttavia essere stato depositato nonostante la mancata approvazione assembleare dello stesso (docc. nn. 4 e 5);

- che il sig. C. Claudio e, quindi, non l’amministratore della società, riscontrava inviando la prima nota ed il registro dei corrispettivi di cui ai docc. nn. 7 e 8 (doc. n. 6 email a firma sig. Claudio C.);

- che, sempre nel mese di settembre 2017, il sig. C. rappresentava che la società doveva rinnovare la collaborazione con il principale fornitore (Dyprintech s.r.l.), e veniva da questi richiesta una fideiussione bancaria dell’importo di circa 12/15 mila Euro, comunque mai quantificata con precisione;

- che l’Amministratore comunicava alla socia di non avere a disposizione i mezzi necessari per il pagamento di una fideiussione bancaria ed invitava la socia  M., anche per tramite del di lei marito, ad attivarsi per il reperimento dei fondi necessari o della garanzia (docc. nn. 9 e 9 bis mail di settembre 2017);

- che, pur non essendovi tenuta, la sig.ra  M. provava ad interpellare alcune sue conoscenze presso un Istituto Bancario nel Torinese, ma non otteneva risultato alcuno;

- che nel mese di Novembre 2017 la sig.ra  M. stigmatizzava al sig. C. il fatto che nella prima nota inoltratale, fossero presenti molte spese non autorizzate e tracce di benefit concessi all’Amministratore ma mai approvati (doc. n.10); infatti da una lettura, neanche troppo approfondita, della documentazione allegata (cfr, doc. n. 7 prima nota al 2017), si può constatare come siano presenti svariate spese mai autorizzate dall’Assemblea ed altre completamente inutili e non in linea con l’amministrazione di una rivendita di sigarette elettroniche; si vedano, ad esempio: i costi di rimessaggio della vettura privata – Euro 100,00 al mese - del sig. C., individuabili al doc. n. 7 (prima nota), sotto la dicitura “Autorimessa Di Di Carlo”; spese sempre più frequenti di ristorazione (oltre n. 300 fatture per ristorazione, tra bar e ristoranti veri e propri (cfr. doc. n. 7 prima nota); fiori, non certo riconducibili a spese di rappresentanza della società (doc. n. 7 voci in data 25.02.2017; 07.03.2017; 24.03.2017; 02.04.2017; 06.04.2017; 25.04.2017; 21.062017 e 01.07.2017); il tutto oltre spese alimentari per oltre Euro 7.000,00, tra le quali addirittura una cena aziendale in data 06.08.2017 (domenica);

- che nel mese di maggio 2018 veniva convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2017, alla quale la sig.ra  M. partecipava per mezzo del proprio marito, sig. PANEPINTO, munito di apposita delega; in tale occasione il sig. C. verbalizzava che: “Il socio C. è a conoscenza dell’esistenza di un prestito contratto per lo svolgimento dell’attività sociale elargito dai signori C. e MEGLIO e pertanto ritiene sia doveroso in ragione di quanto precede procedere alla sua restituzione previa richiesta di quantificazione ad oggi dello stesso e ciò al fine di evitare eventuali eventi pregiudizievoli per la società. Invita l’altro socio a prendere posizione sul punto” (doc. n. 11 verbale assemblea); il sig. PANEPINTO, per conto della sig.ra  M., faceva verbalizzare quanto segue: “PANEPINTO chiede di conoscere l’entità dell’importo prestato e l’ammontare dell’importo da restituire. Chiede inoltre di conoscere subito le modalità e di avere precisazioni su tempi, importi e, in particolare, su quale sia l’assemblea in cui si è definita la necessità del prestito e le sue modalità” (cfr. doc. n. 11 Verbale assemblea 2018); l’assemblea si chiudeva senza l’approvazione del bilancio di gestione 2017;

- che non veniva convocata altra assemblea per l’approvazione del bilancio 2017;

- che nel mese di marzo 2018 la sig.ra  M., per mezzo del legale, inviava al sig. C. invito alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (docc. nn. 12 e 12 bis); il sig. C. riscontrava a mezzo del proprio legale che non avrebbe inteso iniziare una procedura di negoziazione assistita, ritenendo di aver correttamente amministrato la società;

- che nemmeno per l’anno 2018 il sig. C. convocava l’assemblea per l’approvazione del bilancio;

- che nel mese di maggio 2019 alla socia  M. veniva inoltrato messaggio di posta elettronica ordinaria doc. 13 da parte del sig. C. al quale era allegato il Decreto Ingiuntivo Tribunale di Roma n. 6609/2019 del 30.03.2019, con il con il quale la NUOVE A. S.r.l.s. veniva condannata al pagamento in favore dei genitori del sig. C. R., della somma di somma di euro 64.500,00; allegato alla e-mail vi era la mera ingiunzione (doc. 14 decreto ingiuntivo), priva del ricorso monitorio, dei documenti allegati alla pretesa, della relata di notifica e di ogni altro elemento necessario ai fini della valutazione del credito e dell’eventuale opposizione; il decreto veniva trasmesso alla sig.ra  M. con la richiesta di pagamento della metà dell’importo e, con ogni probabilità a termini per l’opposizione già perenti; con ogni probabilità, ma non è dato saperlo con certezza, l’ingiunzione di cui al doc. n. 14 ha avuto la propria origine dal (fantomatico) mutuo oggetto di discussione nell’assemblea del maggio 2018; con il messaggio di posta elettronica del maggio 2019 il sig. C. domandava alla socia sig.ra  M. la corresponsione della somma di Euro 32.250,00 pari alla metà della somma ingiunta (cfr. doc. n. 13 mail); tramite il legale, con missiva del 18.06.2019 (doc. n. 15) la sig.ra  M. rappresentava di non essere nelle condizioni di poter svolgere alcuna attività utile ai fini di “evitare pregiudizi irreparabili per la società” ventilati dal sig. C. nella propria mail del 15.05.2019; il legale, inoltre, significava al sig. C. come fosse onere suo, quale amministratore Unico della società, attivarsi per il corretto svolgimento dell’attività sociale e per la tutela, anche legale, della società stessa; da ultimo veniva rappresentato al sig. C. che il supposto debito sociale nei confronti dei signori C. e MEGLIO non fosse mai stato documentato;

- che si deve stigmatizzare sul punto, il contegno dell’amministratore in occasione dell’assemblea tenutasi in Roma in data 08.05.2018 allorquando diC.va di non essere in grado di riferire in merito all’entità ed alla scadenza del debito nei confronti dei signori C. Claudio e MEGLIO Loredana (cfr. doc. n. 11) i quali sono i propri genitori;

- che, tuttavia, non può sottacersi come sia stato il sig. C. Claudio a trasmettere alla sig.ra  M. ed al di lei marito sig. PANEPINTO una prima nota nella quale sono state contabilizzati come “DONAZIONE X AMMINISTRATORE C. R. COMPRAVENDITA LOCALE COMMERCIALE - RIZZO 49 – ROMA” alcuni bonifici riportati nella prima nota nelle date del 28.10 e 29.10 del 2015 (cfr. doc. n. 7 Prima nota); tali bonifici, di importo complessivo di Euro 48.900,00 potrebbero essere stati posti alla base della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma e ciò costituirebbe un fatto gravissimo in quanto sarebbe provato per tabulas che quella presentata alla socia come una “donazione”, sia poi stata trasformata in una stipulazione di mutuo;

- che, a prescindere da quanto sopra, in ogni caso, riveste una certa gravità il fatto che la sig.ra  M., seppure a fronte di legittima richiesta, non abbia potuto prendere visione del ricorso monitorio e della documentazione a questo allegata;

- che l’ennesima violazione ai propri doveri di amministratore Unico è stato posto in essere dal sig. C. in occasione della mancata impugnazione del decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n. 6609/2019 - atto dovuto in forza della mancanza di prova scritta del credito;

- che, quale unico riscontro alla missiva di cui sopra, il sig. C. R. inoltrava a mezzo mail alla sig.ra  M. un atto di precetto ricevuto in data 17.07.2019 portante l’intimazione di pagamento della somma di Euro 70.521,06 in forza del decreto ingiuntivo di cui ai punti che precedono (docc. nn. 16 e 17);

- che da ultimo è sopraggiunto atto di pignoramento immobiliare, fondato sul Decreto ingiuntivo Tribunale di Roma n 6609/2019 a cui, a quanto consta, il sig. C. nulla sta opponendo al fine di paralizzare la pretesa dei propri genitori. (docc. nn. 18 e 19)

- che, sulla scorta di quanto precede, la sig.ra  M., nel mese di febbraio 2020 domandava al Tribunale di Torino la nomina di Procuratore speciale ex art. 78 c.p.c. che avrebbe dovuto rappresentare e curare gli interessi della “NUOVE A.” nel giudizio di responsabilità (doc. n. 20); il Tribunale di Torino nominava procuratore speciale la Dott.ssa Stefania G. con provvedimento emesso inaudita altera parte (cfr. doc. n. 1).

- che con il presente atto è intenzione della sig.ra  M. domandare in via cautelare la revoca della carica di Amministratore Unico della NUOVE A. S.r.l.s. in capo al sig. C. R., stanti le costanti violazioni poste in essere dallo stesso ai più basilari doveri imposti dalla carica;

- che, ottenuto il provvedimento di revoca verrà instaurato apposito giudizio ex art 2476 c.c. onde ottenere la conferma del provvedimento di revoca, accertare la responsabilità dell'amministratore sig. C. R. e ottenere il risarcimento dei danni tutti causati alla stessa.

4.3. Con specifico riguardo al requisito del periculum in mora, la parte ricorrente ha dedotto che, relativamente all’istanza di revoca dell’amministratore proposta, si deve osservare, richiamando le considerazioni svolte, che “la situazione di prolungata mala gestio posta in essere dall’amministratore, che peraltro in base allo Statuto (cfr. doc. 2) ha la rappresentanza generale della società, compromette gravemente l’operatività della società ed è potenzialmente foriera di gravi danni economici per la stessa: si pensi solo alle sottoscrizioni del mutuo e della fideiussione senza l’autorizzazione assembleare nonchè alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo e al grave danno che il pignoramento andrà ad arrecare alla società”.

4.4. Nel caso di specie, richiamando la giurisprudenza citata in precedenza, sulla base di quanto dedotto e documentato dalla parte ricorrente, al periculum in mora dalla stessa prospettato sarebbe stato possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti. Le circostanze evidenziate e documentate dalla parte ricorrente, infatti, risalgono addirittura all’anno 2017 (cfr. docc. 4, 6, 7, 8, 9 , 9 bis, 10, 11), fatta soltanto eccezione per il decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto, risalenti, in ogni caso, ai primi mesi del 2019.       

4.5. Inoltre, come si è detto, la ricorrenza del requisito del periculum in mora va esclusa allorquando la parte abbia fatto trascorrere un apprezzabile lasso di tempo tra il fatto lesivo del suo diritto e la proposizione del ricorso, proprio come nel caso di specie, atteso che, come si è detto poc’anzi, le circostanze evidenziate e documentate dalla parte ricorrente risalgono all’anno 2017, fatta eccezione per il decreto ingiuntivo e relativo atto di precetto, risalenti, comunque, pur sempre ai primi mesi del 2019 e, dunque, a circa 1 anno e mezzo dalla data di deposito del ricorso cautelare.

 

5. La carenza del requisito del periculum in mora comporta la necessità di rigettare il ricorso, rendendo superfluo l’esame del fumus boni iuris.

Invero, l’accertamento, nell’ambito del procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., dell’insussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile (periculum in mora) esonera il giudice dalla disamina dell’altro requisito del fumus boni iuris (cfr. in tal senso: Tribunale Bologna, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 10 aprile 2009 in Il civilista 2011, 9, 52; Tribunale Roma, sez. lav., 21 aprile 2006 in Il merito 2006, 11, 31).

 

P.Q.M.

RIGETTA

la predetta domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente sig.ra  M. C..

Torino, lì 26/11/2020

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Edoardo DI CAPUA