Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26613 - pubb. 11/02/2022

L’intervento del terzo in causa ex art. 268 c.p.c.

Tribunale Firenze, 03 Gennaio 2022. Est. Grassini.


Processo civile - Intervento in causa del terzo



L’intervento del terzo in causa ex art. 268 cpc c. 1 può avvenire fino a che non vengano precisate le conclusioni ma in base al c. 2 medesimo articolo il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna delle altre parti, a meno che non si tratti di intervento volontario per l’integrazione necessaria del contraddittorio, il che non è nel caso di specie. In sostanza il terzo può intervenire fino al momento della precisazione delle conclusioni ma come da c. 2 deve accettare il processo” in statu et terminis”. Ebbene gran parte della giurisprudenza di merito (cfr Tribunale di Torino ordinanza 02.11.2012, Tribunale Verona ordinanza 09.02.2015, ordinanza Trib. Torino 13.01.2006), in dissenso con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che l’intervento del terzo debba sottostare a tutte le preclusioni sorte per le parti originarie cosicché laddove queste ultime non possano più formulare domande nuove tale potere non possa essere concesso neppure al terzo. Ne consegue che gli interventi principali o adesivi autonomi con cui il terzo propone una domanda nuova devono ritenersi ammissibili solo nei termini di costituzione del convenuto, sottostando quindi al regime delle preclusioni di cui agli art. 166 e 167 cpc. In sostanza solo l’intervento meramente adesivo risulta attuabile fino alla precisazione delle conclusioni perché l’interventore adesivo non avanza una domanda nuova ma si limita a chiedere l’accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata.  Tale interpretazione restrittiva della giurisprudenza di merito appare condivisibile sia sotto il profilo della ragionevole durata del processo che della garanzia dei diritti di difesa delle parti originarie. (Francesco Toschi Vespasiani) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Francesco Toschi Vespasiani



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