Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 591 - pubb. 01/07/2007

Sequestro conservativo ed opposizione

Tribunale Bologna, 09 Marzo 2007. Est. Ferro.


Procedimento cautelare – Opposizione all’attuazione del provvedimento – Giudice competente – Individuazione – Criteri.



Poiché, ai sensi dell’art. 678 co. 1 c.p.c., il sequestro va attuato nelle forme del pignoramento mobiliare, il giudice competente a trattare le questioni nascenti dalla attuazione della misura cautelare che non abbiano ad oggetto la revoca o la modifica della misura stessa, deve essere individuato in base alle stesse regole che sorreggono l’espropriazione forzata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Nella procedura di attuazione del sequestro conservativo emesso dal Trib. Bologna, sez. spec. agraria, il 27/30 ottobre 2006, chiesto da F. srl contro L. s.a.s. di B. M.;

sul ricorso di opposizione di terzo, dep. il 25.1.2007 e pervenuto a questo g.e. il 26.1.2007, promosso da Società A. s.p.a. nelle forme dell’istanza ex art.619 c.p.c.;

visto il verbale dell’udienza del 21.2.2007, dato atto delle memorie difensive ed a scioglimento della riserva ivi assunta, ha pronunciato la seguente

ordinanza

1. quanto alla competenza del giudice dell’esecuzione mobiliare: la questione, dibattuta anche all’udienza, investe la portata dell’art. 669-duodecies cpc, per il richiamo eccettuativo ivi contenuto alle norme sui sequestri; ritiene questo giudice che, ex artt. 619 e 678 c.p.c., sussista l’apparente competenza funzionale del giudice secondo le norme dell’esecuzione mobiliare ed in generale quanto al procedimento opposizionale richiamato dalla disciplina prescelta per l’attuazione della misura cautelare;

la norma regolativa dell’attuazione delle misure cautelari, l’art.669-duodecies cpc, contiene invero uno specifico e complessivo rimando alle disposizioni di cui agli artt.677 e s. cpc con riguardo all’attuazione dei sequestri; il sistema delineato contempla una regola che non coincide del tutto con la disciplina dell’esecuzione forzata ma che tuttavia trae da quest’ultima la fonte di inquadramento di tutte le operazioni materiali ed anche degli incidenti processuali che, negli artt.677 e s. cpc, trovino uno specifico rinvio all’esecuzione forzata stessa; appare invero netta la scelta del legislatore, per quanto tradottasi in un impianto finale privo di aggiornato coordinamento con la mutazione del rapporto tra il procedimento di sequestro ed il giudizio di merito, di non configurare il giudice che ha adottato la misura altresì come il giudice che, presiedendo alla sua attuazione, sia altresì competente a dirimere ogni controversia che nasca dall’attuazione della misura stessa; sopravvivono infatti, sul punto, sia specifiche norme le quali permettono di affermare che la <<cura>> dell’efficacia del sequestro è affidata – proprio in funzione della conservazione ed ottimizzazione dei risultati di intangibilità patrimoniale o materiale conseguiti – al giudice (monocratico o collegiale) che ha assunto la decisione sia norme che, implicando comunque l’evocazione di un giudice diverso, propriamente legato alla materialità delle operazioni esecutive, si ritrova – in una posizione di maggiore oggettiva terzietà – a regolare aspetti ancora attuativi ma di potenziale conflitto del tutto estraneo a quello che è alla base della misura stessa; così, nell’attuazione del sequestro conservativo su crediti, è competente il giudice individuato secondo la stessa disposizione di cui all’art.543 co.2 n.4 cpc; a sua volta l’inciso finale dell’art.669-duodecies c.p.c., pur essendo incerto quanto a latitudine – se cioè riferito all’attuazione di tutte le misure cautelari o solo di quelle diverse dai sequestri ed invero oggetto di regolazione nella prima parte della disposizione – sembra assumere una valenza comunque residuale e – per i sequestri – comunque degradata rispetto alle <<questioni>> che già trovano puntuale disciplina, diretta o indiretta, negli artt.677 e s. c.p.c. in punto di attuazione;

peraltro le norme implicanti il pignoramento mobiliare, alla cui stregua – come nella fattispecie – va appunto attuato il sequestro che abbia ad oggetto i capi avicoli, ai sensi del primo inciso dell’art.678 co.1 cpc, impongono che anche il giudice competente a trattare le questioni nascenti dall’attuazione così disciplinata sia individuato in ragione delle medesime regole che sorreggono l’espropriazione forzata di cui agli artt.513 e s.; ciò implica che le opposizioni ad essa, risolventesi in opposizioni all’attuazione della misura, possono fruire di una specialità di trattazione se e nella misura in cui non coincidano né con una richiesta di modifica o revoca della misura cautelare in sé (ove soccorrono gli istituti del reclamo ovvero degli interventi ad hoc nel corso del giudizio di merito) né con l’invocazione di interventi di allestimento conformativo della misura al suo dettaglio di efficienza, come espressamente già disciplinato per la custodia (con competenza pacifica ed espressa in capo al giudice del sequestro) o, in una lettura estensiva, residualmente con la clausola di chiusura di cui all’ultimo periodo dell’art.669-duodecies c.p.c.; allorchè dunque la controversia, nascente dalla attuazione della misura, involga profili di contrasto – come nel caso in esame – non inquadrati né tra la revoca o modifica richiedibile dalla parte né tra i congegni di diversa configurazione modale delle operazioni conservative o pratiche, ma implichi l’esame del diritto soggettivo di terzi a non subire de facto, cioè in sede attuativa di una misura cautelare, la portata materiale di un provvedimento giudiziario adottato in una causa diversa, le norme di organizzazione dell’attuazione stessa del sequestro, cioè le norme dell’esecuzione forzata, sembrano più prossime ad ospitare anche l’azione così svolta rispetto a quelle inquadrate tra le competenze del giudice del sequestro, sussistendo infatti solo tra le prime e non fra le seconde, una completa regolazione di tale processo e della correlativa competenza, sull’opposizione di terzo;

ciò premesso, va peraltro sottolineato che la competenza di questo giudice si affianca in modo del tutto eventuale rispetto a quella del giudice della misura, in quanto competenza strettamente correlata – per i sequestri su beni mobili – alle sole vicende suscitate da un’opposizione come quella proposta da Società Agricola La Pellegrina spa; ed a sua volta le norme applicabili, sull’esecuzione forzata, segnano soltanto le modalità processuali da adottarsi per la trattazione e la decisione di tale incidente di attuazione del sequestro, essendo in realtà richiamata più ampiamente ai sensi dell’art.678 c.p.c. la competenza generale propria dell’ufficio, il Tribunale di Bologna, e solo al suo interno e con regole diverse di assegnazione quella di un giudice addetto a tale procedimento;

2. quanto all’applicabilità del privilegio di cui all’art.2764 c.c.: parte opposta deduce di aver agito a tutela del proprio credito assistito dal privilegio speciale di cui all’art.2764 c.c., invocando un rapporto di inerenza all’immobile rispetto ai canoni, per la cui riscossione F. srl si è affermata creditrice; in realtà la norma invocata non trova alcuna applicazione nella presente vicenda processuale per difetto assoluto di raccordo con i poteri che in questa sede potrebbero essere svolti, essendosi limitate sia parte opposta sia la debitrice e l’opponente a dibattere sull’esistenza del privilegio senza allegare la declinazione, in modo positivo o negativo, dell’utilizzo di poteri di indirizzo devoluti a questo giudice e in qualche modo correlati alla delibazione della sussistenza o meno del privilegio; in ogni caso l’estensione merceologica anche ai capi avicoli, allevati sul fondo, della nozione di tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato (co.1, art.2764 c.c.) appare del tutto fuori luogo, non essendo plausibile una ricostruzione di tali beni alla stregua di arredi od impianti che, pur non perdendo la natura mobiliare, acquisiscano una stretta funzionalità alla destinazione oggettiva dell’immobile, caratteristica del tutto assente nei beni oggetto di sequestro;

3.quanto alla inefficacia del sequestro: la questione, introdotta da La L. sas con memoria dep. il 16.2.2007, non ha alcuna attinenza al presente procedimento, né involge comunque una competenza di questo giudice, stante l’autonomia dell’istituto di cui all’art.669novies c.p.c. e la specialità individuativa del giudice deputato all’esame di tale eccezione che, comunque, va dedotta con ricorso a se stante ed in altro modo;

3. quanto al diritto di proprietà rivendicato dal terzo opponente: dalla documentazione offerta al contraddittorio si evince, con sufficiente completezza ricostruttiva anche verso il terzo creditore, la plausibile conoscenza in capo ad esso del contratto di soccida tra l’opponente e La L. sas, nonchè il titolo di affidamento giustificativo della detenzione in capo a quest’ultima dei capi avicoli oggetto dei cicli di allevamento, la cui proprietà va peraltro, stante la natura del contratto, riferita al soccidante; la data certa del contratto avente per oggetto l’allevamento di pulcini riproduttori e pollastre (5.8.1998) qualifica altresì in chiave di opponibilità verso i terzi la modalità di cd. monetizzazione di cui al capo VI n°4, all’apparenza consistente nel riconoscimento al soccidario di un controvalore sui frutti animali più che la proprietà della quota di essi; il che attiene alla struttura probatoria della rivendica in capo al terzo, che – data la natura dell’oggetto sociale della società agricola La Pellegrina spa – sembra permettere la deroga di cui all’ultima parte dell’art.621 c.p.c.;

quanto alle spese: la particolare complessità in fatto della vicenda e la disputabilità di tutte le questioni pregiudiziali trattate ne impongono l’integrale compensazione fra le parti.

p.q.m.

visti gli artt. 619, 669-duodecies, 677 e s. c.p.c.

sospende l’attuazione del sequestro conservativo Trib. Bologna del proc. n.14121/06 e 13/06 Sez. agr. sui beni mobili <<25.000 pollastre da riproduzione Broilers razza Ross di 19 settimane e 2.000 polli maschi riproduttori Broilers razza Ross>> e comunque dei beni oggetto di opposizione al sequestro del terzo Società A. s.p.a. dep. il 25.1.2007 nelle forme dell’istanza ex art.619 c.p.c;

assegna il termine perentorio di giorni 60 per l’introduzione dell’opposizione all’esecuzione di terzo ex art.619 c.p.c., secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, avanti a sezione e giudice designandi del Tribunale di Bologna, tenuto conto della materia oggetto dell’accertamento di merito.

Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente, autorizzando la stessa al compimento anche mediante utilizzo del fax (come da istanza ex art.176 c.p.c.) o fonogramma.

BOLOGNA, 9 marzo 2007 

 

 

 

Tribunale Bologna 30 Maggio-16 giugno 2007, Pres. G. Colonna, rel. M. Atzori (conferma Trib. Bologna 9 marzo 2007 – Est. Massimo Ferro sopra riportata).

 

 

omissis

Il reclamo è infondato.

Sul punto della competenza del giudice dell’esecuzione mobiliare, occorre stabilire se, in caso sequestro conservativo, la tutela della posizione di un terzo che si assuma titolare di un diritto incompatibile o, comunque, prevalente, rispetto al bene oggetto della misura, si realizzi attraverso la opposizione del terzo innanzi al giudice dell’attuazione, secondo lo schema della opposizione di terzo ex art. 619 cpc, come affermato nel provvedimento impugnato, oppure- come sostenuto dalla reclamante- attraverso la partecipazione del terzo al giudizio di merito, instaurato dal sequestrante nei confronti del sequestrato.

 Sul punto, pur nella piena consapevolezza dell’esistenza di un orientamento contrario, minoritario in dottrina, ma fatto proprio anche da una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. N.19101 del 12.12.2003 che però si limita richiamare l’ orientamento precedente alla riforma del cosiddetto procedimento cautelare uniforme), il Collegio ritiene di poter condividere le ragioni in diritto fondanti il provvedimento reclamato.

Ed invero l’affermazione che “l’esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per il pignoramento (sequestro conservativo) non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell’esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazione esecutive e non all’intero sistema giurisdizionale stabilito in materia (Così Cass. N.19101/ 2003), trovava giustificazione specifica, nel regime precedente, nella vigenza delle norme che prevedevano l’esistenza del giudizio di convalida del sequestro (tra le tante vedi in particolare Cass. N. 26 e 28 dell’11.01. 1998 ove chiaramente si afferma che la disciplina non poteva dirsi lesiva dell’art.24 Cost. in quanto il diritto di difesa veniva garantito, dopo la concessione del sequestro, dalla ulteriore fase di convalida in cui far emergere e dirimere le questioni attinenti la legittimità della misura cautelare ma anche dei momenti attuativi della stessa) ed era propedeutica all’affermazione che al giudice della convalida e non a quello dell’esecuzione fossero rimesse tutte le questioni.

Nel sistema attuale, come correttamente rilevato in prima istanza, l’art.669 duodecies cpc, specificamente dedicato all’attuazione delle misure cautelari, ha previsto diversi itinerari a seconda che si tratti di misure aventi ad oggetto forme di denaro, per le quali valgono le norme di cui agli artt. 491 e seguenti cpc, ove compatibili, oppure di misure aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare, la cui concreta esecuzione rimane nelle mani del Giudice che ha emanato il provvedimento cautelare, oppure ancora che si tratti di sequestro per il quale, dunque, rimane valido il richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 677 e seguenti cpc .

Orbene, una volta inquadrata l’attività di esecuzione del sequestro conservativo, nell’ambito delle forme proprie dell’esecuzione forzata e conferita alla competenza del giudice del merito, sia per caratteristiche intrinseche della disposizione (vedi la collocazione in chiusura, dopo una elencazione specifica dei diversi criteri attributivi del potere attuativo delle diverse misure cautelari) sia per il tenore letterale, valenza residuale rispetto a quanto già regolamentato, in tema di sequestri,negli artt.677 e seguenti cpc, può ritenersi che le opposizioni alla attuazione della misura, che siano tali e cioè che non dissimulino una diversa posizione legittimante una revoca o un modifica della misura cautelare per ragioni attinenti la sussistenza de presupposti di merito, possano anch’esse trovare regolamentazione nelle norme sull’esecuzione forzata, ove ha piena cittadinanza e specifico strumento di tutela la posizione del terzo che si assuma titolare di un diritto incompatibile o prevalente in relazione al bene oggetto di esecuzione.

 In buona sostanza deve condividersi il provvedimento impugnato ove si afferma che “…. allorché la controversia…… nascente dalla attuazione della misura, implichi l’esame del diritto soggettivo di terzi a non subire de facto, …………………, la portata materiale di un provvedimento giudiziario adottato in una causa diversa,..” si possa procedere con la opposizione di terzo innanzi al giudice dell’esecuzione mobiliare la cui competenza per il sequestro conservativo in questione è radicata ex art 678 comma primo cpc .

Né ad escludere la correttezza di tale soluzione può essere richiamata la possibilità, per il terzo, di intervenire nel giudizio di merito conseguente al sequestro conservativo e, quindi, di richiedere la revoca o la modifica della misura stessa ai sensi dell’art.669 decies o la inefficacia ex art. 669 novies cpc (Per la soluzione negativa vedi chiaramente Trib. Padova, 11/08/1995Soc. Eastern Express Holding Ltd. C. Soc. Transeuropean Containers Unit. « La tutela del terzo che si afferma titolare di un diritto sul bene oggetto del sequestro conservativo e che non si è previamente costituito nel corso del procedimento cautelare, si realizza nelle forme dell'opposizione di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 c.p.c. In quel caso, in applicazione di tale principio, il tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione del terzo alla promozione del procedimento incidentale dichiarativo della inefficacia del provvedimento di cui all'art. 669 novies c.p.c.”).

Ed invero se tale soluzione, non appare inadeguata per i casi in cui il pregiudizio per il terzo discende dalla concessione della misura cautelare in sé, altrettanto non può affermarsi per le situazioni in cui, in caso di provvedimento per sua natura neutro, quale è un sequestro conservativo che, anche nel caso di specie, è stato reso non su beni specifici ma fino alla concorrenza del credito da garantire, il pregiudizio discenda dalla attuazione, per scelta del sequestrante, della misura cautelare (il quale decide su cosa concentrare il vincolo), essendo in questo caso del tutto evidente come l’accertamento del diritto dominicale del terzo sul bene sequestrato sia del tutto estraneo e, in termini di connessione processuale, assai lontano, dall’oggetto del giudizio principale di merito, ove si discute di un diritto di credito, relativo ad un rapporto sostanziale del quale detto terzo non è in alcun modo partecipe.

Al contrario l’opzione qui privilegiata di consentire in tali casi l’opposizione ex 619 c.p.c innanzi al g.e. appare anche coerente con ragioni di economia e speditezza processuale, particolarmente rilevanti alla luce degli interventi costituzionali ed ordinari in tema di ragionevole durata del processo,in quanto, piuttosto che appesantire un giudizio, di un accertamento privo di qualsiasi collegamento con le domande in esso svolte dalle parti principali, (accertamento, che, si badi, potrebbe essere multiplo, nel caso di sequestro che andasse- in fase di attuazione- a colpire più beni, in luoghi diversi, alcuni dei quali eventualmente rivendicati da terzi), appare maggiormente funzionale l’uso di uno strumento specifico, costruito proprio nella prospettiva della tutela del terzo e dotato anche della cautela tipica della sospensione (per la quale, per inciso, è funzionalmente competente il g.e), efficace per bloccare immediatamente danni irreversibili derivanti dalla attuazione di un provvedimento reso inter alios.

Affermata la competenza, quanto alle questioni di merito è da rilevare che la stessa reclamante non contesta che i pulcini sequestrati, sono di proprietà del terzo La Lunga sas e,pertanto, in sede di attuazione, non pare utile discutere della affermata esistenza, a garanzia del credito fondante il sequestro conservativo, ottenuto da Fin Fide nei confronti della spa La Pellegrina del privilegio di cui all’art. 2764 cc.

In ogni caso sul punto non possono che condividersi ancora le osservazioni del primo giudice in ordine innanzitutto alla impossibilità di estensione ai capi avicoli sequestrati del concetto di “tutto ciò che serve a fornire l’immobile o a coltivare il fondo locato” invocato dalla reclamante, che sembra piuttosto riferirsi a beni che acquisiscano una stretta funzionalità alla destinazione oggettiva dell’immobile, ricordando, peraltro che si discute della interpretazione di una norma- l’art. 2764 c.c.- che, al pari di ogni altra istitutiva di privilegio, deve ritenersi di carattere eccezionale e perciò di stretta interpretazione.

Del pari del tutto-, coerente con la documentazione agli atti è l’ulteriore affermazione, resa dal primo Giudice, solo per completezza motivazionale, sulla inesistenza del privilegio, anche sotto il diverso profilo della conoscenza da parte del locatore, al tempo in cui i capi avicoli furono introdotti, nel fondo del diritto del terzo.

In particolare in tal senso milita la corrispondenza intercorsa tra le parti in cui si fa esplicito riferimento alla necessità di eseguire lavori di adeguamento degli impianti proprio per la esecuzione del contratto di soccida in cui la odierna reclamata, terza opponente, rivestiva il ruolo di soccidante e proprietaria dei capi avicoli.

Le spese di lite, in considerazione della complessità della materia e, quanto alla competenza, della esistenza di orientamenti in alcun modo consolidati vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza disattesa:

Rigetta il proposto reclamo.

Compensa per intero le spese di lite


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