Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6114 - pubb. 11/07/2011

Impugnazione di procedimento camerale, notifica del decreto di fissazione dell'udienza, rimessione in termini e violazione del principio di ragionevole durata del processo

Tribunale Milano, 25 Febbraio 2011. Rel. Ines Marini.


Procedimenti camerali – Possibilità di concedere un nuovo termine per la notifica del decreto di fissazione della udienza e del ricorso introduttivo, laddove quest'ultimo sia stato tempestivamente depositato – Necessità della fissazione di una nuova udienza – Conseguenza – Improcedibilità.



In merito alla possibilità, nei procedimenti camerali, di concedere un nuovo termine per la notifica del decreto di fissazione della udienza e del ricorso introduttivo, laddove quest’ultimo sia stato tempestivamente depositato, si deve distinguere l’ipotesi in cui la concessione di un nuovo termine per gli adempimenti omessi o viziati comporti o meno la fissazione di un’ulteriore udienza. Solo nel primo caso infatti, e salvo che la parte non dimostri la sussistenza dei presupposti per la rimessione in termini, la concessione di un nuovo termine per la notifica, comporta la immotivata dilatazione dei tempi del procedimento camerale (caratterizzato dalla celerità e dalla concentrazione degli adempimenti, in funzione della effettiva tutela delle posizioni giuridiche coinvolte) e si infrange contro il principio della ragionevole durata del giudizio, sancito dall’art 111 della costituzione e dall’art 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (come interpretato dalla Corte Cedu). Da qui, dunque, l’improcedibilità. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 739 c.p.c.



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