Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7979 - pubb. 24/10/2012

Consulenza tecnica preventiva meramente esplorativa; abuso dello strumento processuale e responsabilità aggravata

Tribunale Milano, 13 Giugno 2012. Est. Marianna Galioto.


Consulenza tecnica preventiva – Natura meramente esplorativa – Inammissibilità – Sussiste.

Palese infondatezza del Ricorso – Colpa Grave – Responsabilità processuale ex art. 96 comma III c.p.c. – Inutile dispendio di risorse giudiziarie.



La consulenza tecnica in via preventiva deve essere richiesta con allegazioni specifiche e circostanziate non potendo il ricorrente limitarsi a chiedere al giudice di accertare d’ufficio, in contrasto con il principio dispositivo che governa il processo civile, se si siano eventualmente verificati danni o vi siano state violazioni di legge. Entro questi ambiti, la consulenza si rivela assolutamente esplorativa e dunque inammissibile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’introduzione del procedimento cautelare palesemente infondato, e la sua coltivazione dopo l’eventuale sollecito giudiziale, va ricondotta a meri intenti defatigatori, e dunque a colpa grave, e si risolve – in buona sostanza – in un abuso del processo che impone l’affermazione della responsabilità aggravata ex art. 96, terzo comma, cpc. Non si può infatti sottacere che la condotta processuale del ricorrente che abusi dello strumento processuale, nell’attuale contesto di limitate risorse destinate agli uffici giudiziari, e dei ripetuti sforzi legislativi volti a contenere la durata dei processi, comporta un dispendio di energie processuali allungando inevitabilmente i tempi di trattazione generale delle liti, sia relativamente agli altri procedimenti d’urgenza, sia riguardo alle controversie a cognizione ordinaria. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Massimario, art. 96 c.p.c.


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