Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9907 - pubb. 20/01/2014

Prova testimoniale e identità della prova articolata da parti diverse del medesimo processo; inammissibilità dell'appello per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento; responsabilità del custode e prova della diligenza

Appello Napoli, 03 Dicembre 2013. Est. Maria Sena.


Procedimento civile - Prova testimoniale - Modalità di deduzione - Identità delle circostanze articolate - Autonomia reciproca - Sussistenza - Conseguenze - Incidenza reciproca di eventuali vizi - Insussistenza.

Procedimento civile - Appello - Ragionevole probabilità di accoglimento - Insussistenza - Conseguenze - Inammissibilità impugnazione - Sussistenza.

Danno da cosa in custodia - Prova liberatoria - Sorveglianza e custodia del bene comune - Modalità - Diligenza ordinaria - Conseguenze - Esclusione responsabilità custode - Sussistenza.



La corrispondenza, in termini di identità delle circostanze di fatto oggetto dei relativi capitoli di prova, tra le prove testimoniali rispettivamente articolate da due diversi convenuti, conseguente all'adesione che uno dei convenuti manifesta rispetto alla prova orale articolata dall'altro convenuto, facendola propria nel rispetto dei termini processuali, impedisce che eventuali vizi della prova richiesta dal primo convenuto possano propagarsi alla medesima prova articolata dall'altro convenuto che vi ha fatto adesione, risultando i due mezzi istruttori tra loro autonomi ed indipendenti. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Si rivela manifestamente carente di ragionevole probabilità di accoglimento, e come tale inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 348bis e 348ter c.p.c, l'appello avverso una sentenza che risulta, a prima lettura, aver correttamente individuato e ripartito l'onere probatorio gravante su ciascuna delle parti processuali, in relazione alle contrapposte posizioni, nonché avere correttamente esaminato e valutato le prove raccolte nel corso del processo. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)

Ove il custode dimostri, in relazione alle circostanze del caso concreto come emergenti dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio, di avere provveduto, con la diligenza di cui all'art. 1176,1° comma c.c., a sorvegliare ed a tenere la cosa comune in buone condizioni di manutenzione, curando in modo adeguato la pulizia e l'illuminazione delle parti comuni, la presenza di una sostanza oleosa, integrando gli estremi del fortuito, in quanto non prevedibile né rimediabile con l'impiego dell'ordinaria diligenza richiesta al custode, esclude la responsabilità di quest'ultimo. (Gianluca Cascella) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Gianluca Cascella


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