Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12600 - pubb. 11/05/2015

Sui poteri del conservatore del registro delle imprese e del giudice del registro sulla validità degli atti da iscrivere e sui controlli che detti soggetti devono operare

Tribunale Roma, 15 Aprile 2015. Est. Romano.


Sui poteri del conservatore del registro delle imprese (e, quindi, del giudice del registro) in punto di valutazione concernente la validità, formale e sostanziale, degli atti da iscrivere nel registro delle imprese e sui controlli che i menzionati soggetti devono operare



Secondo la costante giurisprudenza del Giudice del registro presso il Tribunale di Roma, il registro delle imprese ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una insostituibile funzione informativa e pubblicitaria, costituendo in particolare l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese. Il registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti; la funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.
Il conservatore del registro delle imprese non ha, però, funzionalmente il compito di sindacare la validità, sotto il profilo civilistico, del contenuto dei provvedimenti da iscrivere nel registro medesimo: egli è tenuto all’iscrizione obbligatoria previo esercizio del solo controllo di regolarità formale, senza possibilità di sindacarne la regolarità sostanziale demandata alla valutazione dell’autorità giudiziaria su impulso dei soggetti interessati e legittimati per legge. Per regolarità formale deve, peraltro, intendersi il controllo sui soli requisiti formali dell’atto (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza di iscrizione) e salvo che l’illiceità dell’atto comprometta la riconducibilità al tipo legale giuridico di atto iscrivibile.
Sebbene sia stata affermata, sia in dottrina che nella giurisprudenza meno recente, la possibilità che l’ufficio e poi il giudice del registro valuti l’eventuale nullità assoluta di un atto da iscrivere, deve ritenersi preferibile, al contrario, l’orientamento secondo il quale esula dai poteri del conservatore - e, quindi, del giudice del registro - il controllo sul merito della lite tra i soci: così, una deliberazione deve essere considerata come validamente assunta finché non interviene la sua revoca in via giudiziale o stragiudiziale (per la giurisprudenza di altri giudici del registro, cfr., Trib. Napoli, 27 giugno 2013; Trib. Verona, 28 settembre 2009; Trib. Bari, 3 giugno 2009; Trib. Catania, 9 aprile 2009).
Approfondendo tali ordini di concetti, e per il rilievo che avrà nel prosieguo della trattazione, deve necessariamente ritenersi che il Conservatore debba, tuttavia, esercitare un potere di controllo di legittimità formale. Infatti, l'art. 11, sesto comma del Regolamento prevede, tra l'altro, che l'ufficio accerti la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge: si tratta del c.d. controllo qualificatorio. Come detto, la disposizione non attribuisce al conservatore poteri di valutazione circa la legittimità, la validità né tantomeno il merito sull'atto ovvero sul fatto da iscrivere, ma riconosce al Conservatore il potere di accertare che il fatto ovvero l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, che l’atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).
In altre parole, fermo restando che non tutti gli atti inerenti ad una determinata società devono o possono essere iscritti nel registro delle imprese, ma soltanto quelli previsti dalla legge (art. 2188 c.c.), al momento della presentazione di una istanza di iscrizione, il Conservatore deve valutare la corrispondenza tra atto da iscrivere e modello legale: conseguentemente, deve procedere all’iscrizione soltanto ove tale controllo dia esito positivo.
Sotto altro e consequenziale profilo, non ci si può esimere dall’osservare che il conservatore ha certamente la funzione di verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni, in tal senso dovendosi interpretare il secondo comma dell’art. 2189 c.c. secondo il quale, prima di procedere all’iscrizione, l’ufficio deve verificare, oltre che l’autenticità delle sottoscrizioni, il “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione”. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell’atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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