Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12805 - pubb. 11/06/2015

Dichiarazione di fallimento, trasferimento della sede in altro Stato membro, accertamento della natura simulata o fittizia del trasferimento e cancellazione dell'iscrizione di cessazione della società per effetto del trasferimento

Tribunale Roma, 24 Aprile 2015. Est. Romano.


Società - Trasferimento della sede statutaria prima della proposizione di domanda di apertura di una procedura di insolvenza - Presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali della società presso la nuova sede statutaria - Luogo dell'amministrazione principale - Riconoscibilità da parte dei terzi - Luogo dell'amministrazione principale presso luogo diverso dalla sede - Superamento della presunzione - Valutazione globale di tutti gli elementi - Individuazione del centro effettivo di direzione e controllo

Società - Trasferimento della sede - Procedura di insolvenza - Presunzione di corrispondenza della sede con quella ufficiale statutaria - Accertamento di situazione diversa da quella reale - Assenza di attività sul territorio dello Stato membro in cui è formalmente collocata la sede sociale

Società - Trasferimento della sede - Procedura di insolvenza - Presunzione di corrispondenza della sede con quella ufficiale statutaria - Accertamento di situazione diversa da quella reale - Competenza del giudice italiano - Criteri



Nel caso di trasferimento della sede statutaria di una società debitrice prima della proposizione di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza, si presume che il centro degli interessi principali di tale società si trovi presso la nuova sede statutaria della medesima, la Corte di giustizia della Unione Europea ha con chiarezza indicato che, per individuare il centro degli interessi principali di una società debitrice, l'art. 3, n. 1, seconda frase, del regolamento n. 1346/2000 dev'essere interpretato nel senso che tale centro degli interessi - da intendere con riferimento al diritto dell'Unione - s'individua privilegiando il luogo dell'amministrazione principale della società, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi. Pertanto, qualora gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria ed in quel luogo le decisioni di gestione di tale società siano assunte in maniera riconoscibile dai terzi, la presunzione introdotta dalla menzionata disposizione del regolamento non è superabile; viceversa, laddove il luogo dell'amministrazione principale della società non si trovi presso la sua sede statutaria, la presenza di valori sociali nonchè l'esistenza di attività di gestione degli stessi in uno stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare detta presunzione, a condizione che una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consenta di stabilire che, sempre in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro stato membro (così Corte giustizia Unione Europea 20 ottobre 2011, n. 396/09). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'esistenza di una situazione reale, diversa da quella che si ritiene corrispondere alla collocazione ufficiale della sede statutaria, può anche consistere nel fatto che la società non svolge alcuna attività sul territorio dello Stato membro in cui è formalmente collocata la sua sede sociale (cfr., Corte giustizia Comunità Europee 2 maggio 2006, n. 341/04). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Spetta al giudice italiano la giurisdizione con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, abbia trasferito all'estero la sede legale, nel caso in cui i soci, chi impersona l'organo amministrativo ovvero chi ha maggiormente operato per la società, siano cittadini italiani senza collegamenti significativi con lo stato straniero: circostanze che, unitamente alla difficoltà di notificare l'istanza di fallimento nel luogo indicato come sede legale, lasciavano chiaramente intendere come la delibera di trasferimento fosse preordinata allo scopo di sottrarre la società dal rischio di una prossima probabile dichiarazione di fallimento (Cass., sez. un., 20 luglio 2011, n. 15880; ed in termini sostanzialmente analoghi, con riferimento ad un fittizio trasferimento della sede sociale in uno stato extracomunitario, Cass., sez. un., 3 ottobre 2011, n. 20144). La presunzione di coincidenza del centro degli interessi principali con il luogo della sede statutaria, stabilita dall'art. 3, par. 1, del citato regolamento n. 1346/2000 del 29 maggio 2000, deve infatti considerarsi vinta allorché nella nuova sede non sia effettivamente esercitata attività economica, né sia stato spostato presso di essa il centro dell'attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell'impresa (Cass., sez. un., 18 maggio 2009, n. 11398). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Nel caso di specie, il Giudice del registro, accertata la natura simulata e/o fittizia del trasferimento di sede sociale in altro Stato membro, ha ordinato la cancellazione dal registro delle imprese dell'iscrizione di avvenuta cessazione della società dovuta al trasferimento della sede sociale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale