Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 16417 - pubb. 16/12/2016

Impugnazione di delibera di nomina di amministratori e conflitto di interessi

Tribunale Genova, 24 Novembre 2016. Est. Spera.


Società - Nomina amministratori - Impugnazioen della delibera - Conflitto di interessi - Curatore speciale



E' possibile che il conflitto di interessi di cui all'art. 78, comma 2°, c.p.c. si configuri anche in fattispecie diverse da quelle nelle quali il titolare degli interessi di cui si controverte riveste contemporaneamente la posizione contrapposta e formale di attore e convenuto.

Nell'ipotesi di legale rappresentante di una società che difenda in giudizio una deliberazione dell'assemblea contro un socio dissenziente che la ha impugnata, può verificarsi nella persona e nella volontà del rappresentante, quel conflitto di interessi che, ai sensi dell'art. 78, comma 2°, c.p.c. rende necessaria la sua sostituzione con un curatore speciale.

L'interesse della società non è quello di difendere sempre e comunque le proprie delibere, ma quello di adottare deliberazioni stabili e conformi alla legge e allo statuto.

L'interesse della società e quello di chi la amministra, sebbene entrambi espressione della maggioranza, possono, in concreto, divergere come nelle fattispecie in cui la delibera impugnata abbia ad oggetto l'invalidità della nomina degli amministratori (tra i quali c'è il soggetto che dovrebbe rappresentare la società stessa in giudizio).

Più in generale l'amministratore di una società di capitali non è legittimato a rappresentarla - trovandosi con essa in conflitto di interessi - nel giudizio relativo all'impugnazione di una delibera assembleare in cui gli sia riconosciuto un diritto nei confronti della società.

L'accertamento del conflitto di interesse di cui all'art. 78, comma 2°, c.p.c. deve essere compiuto in astratto "ex ante" e non in concreto "ex post".

Per la nomina del curatore speciale, è sufficiente che si configuri un conflitto anche solo potenziale. (Rolandino Guidotti) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli Avv.ti Prof. Rolandino Guidotti e Barbara Verri


Il testo integrale


 


Testo Integrale