Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28051 - pubb. 19/10/2022

Violazione del divieto di cui all’art. 2491, comma 2, c.c., quando, in sede di transazione, la società attribuisce un rilevante credito al socio

Tribunale Verona, 22 Marzo 2022. Est. Attanasio.


Società - Scioglimento e liquidazione delle società di capitali - Divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione - Attribuzione di credito non ancora scaduto



La violazione dell’art. 2491, comma 2, c.c. (divieto di ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione) non è esclusa per il fatto che non vi sia stato il pagamento in denaro di acconti al socio, bensì l’attribuzione in suo favore di un credito non ancora scaduto, posto che la ripartizione anticipata di beni sociali, qual è anche un credito non scaduto, rientra a pieno titolo nel divieto.

L’inosservanza di detto divieto comporta la nullità della convenzione, in quanto il divieto ha carattere imperativo in considerazione sia della sua formulazione testuale, sia della tutela degli interessi che esso ha di mira, che non sono solo quelli delle parti dell’attività negoziale alla ripartizione dei beni sociali, bensì quelli dei terzi creditori ad essa estranei e che da essa possono essere pregiudicati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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