Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10322 - pubb. 17/04/2014

Esclusa l’audizione del minore se oggetto del processo sono solo questioni economiche

Tribunale Milano, 20 Marzo 2014. Est. Buffone.


Audizione del minore – Procedimento avente ad oggetto solo questioni economiche – Obbligo dell’audizione – Esclusione.

Ascendenti – Rapporti con i nipoti – Competenza del tribunale ordinario – Dlgs 154/2013.



L’audizione del minore è manifestamente superflua se il processo ha ad oggetto solo questioni economiche. Questa scelta è adottata dal Legislatore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 154/2013. La delega, infatti, tra le norme modificate, ritocca l’art. 371 c.c. che riguarda il minore sotto tutela. Nella norma in esame, è previsto che il giudice assume, d’intesa con il tutore, i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione del suo patrimonio. Ebbene, pur potendo introdurre, in generale, l’obbligo di audizione del fanciullo, in questo caso, il legislatore sceglie di inserire espressamente l’adempimento dell’ascolto solo nel n. 1) dell’art. 371 c.c., relativo alle questioni «di vita» del bambino (dove vuole vivere, che studi vuole fare, che mestiere/arte imparare) escludendolo, invece, nei numeri 2 e 3 che riguardano il mantenimento, l’amministrazione del patrimonio e le eventuali imprese/società. Ciò rivela l’intentio legis del Legislatore nel senso di ritenere contraria all’interesse del minore (336-bis c.c.) l’audizione del minore in processi che abbiano ad oggetto solo questioni economiche  e patrimoniali. L’audizione, insomma, è necessaria per le questioni relative alla cura personae e non per quelle relative alla cura patrimonii. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il dlgs 154/2013 ha riservato in modo elettivo al Tribunale per i Minorenni la competenza a pronunciarsi sul diritto degli ascendenti e, consacrando una situazione giuridica soggettiva degli stessi, ha loro conferito diretta legittimazione attiva così non essendo più ipotizzabile una sostituzione processuale (81 c.p.c.). Resta, però, sempre ammissibile: 1) una competenza del Tribunale ordinario nei limiti ex art. 337-ter comma c.c. dove, cioè, i genitori facciano valere il “diverso” e autonomo diritto del minore ai rapporti con i nonni; 2) una competenza del Tribunale ordinario dove si tratti solo di “prendere atto” dell’accordo raggiunto dai genitori. Peraltro, è appena il caso di ricordare che, nei tempi di spettanza del singolo genitore, questi può richiedere e decidere il coinvolgimento dei propri ascendenti come ritiene utile e opportuno (poiché si tratta di regolare il contenuto della situazione giuridica a lui spettante). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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