Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12534 - pubb. 04/05/2015

Annullate le espulsioni del Prefetto di Milano: carente di (sufficiente) motivazione i provvedimenti

Tribunale Milano, 28 Aprile 2015. Est. Canali.


Cittadino Europeo - Provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico - Art. 20 d.l.gs. 30 del 2007 - Obbligo di motivazione -  Allegazione specifica della circostanze rilevanti - Necessità - Sussiste -  Rilevanza di eventi mediativi (EXPO) - Esclusione



In materia di allontanamento del cittadino europeo, il provvedimento espulsivo deve recare la puntuale indicazione dei motivi specifici per cui non solo si ravvisi l'urgenza dell'allontanamento, motivi che secondo le norme di cui al d.lgs. 30 del 2007 devono indicarsi «caso per caso», devono essere «debitamente comprovati» e devono essere tali da rendere l’ulteriore permanenza sul territorio nazionale «incompatibile con la civile e sicura convivenza» (art. 20 comma 11 d.lgs 3022007) ma pure che descrivano singole e specifiche condotte tenute dal cittadino incolpato  e che non possono risolversi nella sua mera presenza in un luogo destinato ad accogliere soggetti ‘appartenenti all’area anarchica’. Va anche ricordato che il controllo dell'autorità giudiziaria ordinaria sul provvedimento di allontanamento deve essere limitato alla regolarità e tempestività della misura adottata dal questore, senza che il giudice della convalida debba o possa esercitare un controllo sulle ragioni dell’atto (nella fattispecie prossima inaugurazione di evento mediatico, EXPO). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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