Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9186 - pubb. 27/06/2013

In linea di principio, non è ammissibile la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. nel diritto di famiglia

Tribunale Milano, 17 Aprile 2013. Est. Buffone.


Tutela Cautelare ex art. 700 c.p.c. – Diritto di famiglia – Ammissibilità dello strumento cautelare – Esclusione (art. 700 c.p.c.).

Domanda introduttiva del procedimento – Manifesta inammissibilità – Decisione de plano – Sussiste (art. 111 Cost.).



Il diritto di famiglia prevede rimedi speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioni che uno dei partners dovesse porre in essere: garanzie per l’assegno di mantenimento (156 c.c.); provvedimenti atipici per le condotte aggressive (342-bis c.c.); sanzioni e risarcimento del danno (709-ter c.p.c.); modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult. comma, c.p.c.); ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146 c.c.); presentazione della domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in cui uno dei coniugi ponga in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato ricorso agli ordini giudiziali ex art. 342-bis c.c., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche ammesse statuizioni di tipo economico. Ne consegue che, in tutti questi casi, difetta la residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Secondo la giurisprudenza di questo ufficio, «Dove emerga, in ragione di un quadro normativo consolidato, che il ricorso introduttivo del giudizio è inammissibile (nel caso di specie: artt. 446 c.c., 700 c.p.c.) è superflua la previa instaurazione del contraddittorio con controparte, atteso che non potrebbe per tale via neppure in ipotesi giungersi al superamento delle considerazioni in rito. E’ conseguentemente ammissibile la chiusura del procedimento in rito, de plano» (v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 2 - 3 aprile 2013 Pres. est., G. Servetti). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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