Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 10276 - pubb. 07/04/2014

Accordo di ristrutturazione dei debiti: in assenza di opposizione non è necessaria la convocazione in udienza del ricorrente

Tribunale Nocera Inferiore, 27 Marzo 2014. Est. Fucito.


Accordo di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Assenza di opposizioni - Convocazione in udienza del ricorrente - Non necessità.



Nell'ambito del giudizio di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182 bis L.F., non è necessaria la convocazione del ricorrente qualora non siano state proposte opposizioni. (Nel caso di specie, il debitore ha depositato la transazione fiscale stipulata con l’Agenzia delle entrate, quest'ultima essendo il creditore pressoché totalitario residuando una minima parte di debito verso i soci). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Luciano Coppola


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