Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11625 - pubb. 01/07/2008

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Cassazione civile, sez. I, 28 Maggio 2010. .


Dichiarazione di fallimento - Imprese soggette - Requisiti dimensionali indicati nell'art. 1 r.d. n. 267 del 1942, nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Onere della prova - A carico del debitore - Sussistenza - Qualità di piccolo imprenditore ai sensi dell'art. 2083 cod. civ. - Irrilevanza - Fondamento



L'art. 1, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel testo modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, aderendo al principio di "prossimità della prova", pone a carico del debitore l'onere di provare di essere esente dal fallimento gravandolo della dimostrazione del non superamento congiunto dei parametri dimensionali ivi prescritti, ed escludendo quindi la possibilità di ricorrere al criterio sancito nella norma sostanziale contenuta nell'art. 2083 cod. civ., il cui richiamo da parte dell'art. 2221 cod. civ. (che consacra l'immanenza dello statuto dell'imprenditore commerciale al sistema dell'insolvenza, salve le esenzioni ivi previste), non spiega alcuna rilevanza; il regime concorsuale riformato ha infatti tratteggiato la figura dell'"imprenditore fallibile" affidandola in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo, i quali prescindono del tutto da quello, canonizzato nel regime civilistico, della prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sull'altrui lavoro. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato