Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11718 - pubb. 03/12/2014

Accordo di Ristrutturazione dei debiti e sindacato del tribunale in sede di omologazione

Tribunale Modena, 19 Novembre 2014. Est. Alessandra Mirabelli.


Accordo di ristrutturazione dei debiti – Giudizio di omologazione – Assenza di opposizioni – Controllo del tribunale

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Controllo del tribunale in sede di omologazione – Tutela dei creditori estranei – Inidoneità in astratto della facoltà di opposizione a tutelare i creditori estranei

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Controllo del Tribunale in sede di omologazione – Esclusa valutazione di convenienza economica dell’accordo per i creditori – Verifica dell’attuabilità dell’accordo

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Giudizio di omologazione – Accertamento dell’adesione di almeno il 60% dei crediti



Negli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.fall. in ordine al tipo di controllo che il Tribunale è chiamato a compiere – in particolare sull’attuabilità dell’accordo e sull’idoneità al pagamento dei creditori estranei – in assenza di opposizioni, si ritiene di aderire alla tesi secondo la quale trattasi di controllo non meramente formale, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza della relazione dell’esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione. (Filippo Casini) (riproduzione riservata)

Il tribunale in sede di omologa deve garantire i creditori estranei (ed i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l’esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo, tenuto conto dell’assenza di un loro coinvolgimento negoziale (seppure in forme proceduralizzate attraverso il voto o il principio maggioritario, come avviene nel concordato preventivo); si ritiene infatti che, a fronte della mancanza - negli accordi di ristrutturazione - di una procedura che importi comunicazione effettiva ai creditori e possibilità di esprimere un consenso realmente informato, il mero rimedio dell’opposizione potrebbe risultare insufficiente per la tutela dei propri interessi laddove non fosse possibile al tribunale esercitare comunque un vaglio di merito sull’idoneità dell’accordo a consentire il superamento della crisi ed il pagamento dei creditori estranei alla ristrutturazione. (Filippo Casini) (riproduzione riservata)

Al tribunale resta preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell’accordo per i creditori, dovendo invece verificare la concrete prospettive di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate previste e la loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma. (Filippo Casini) (riproduzione riservata)

Quanto al necessario raggiungimento del 60% dei crediti aderenti all’accordo rispetto all’indebitamento complessivo dell’imprenditore posto che non vi è in dottrina e in giurisprudenza concordia sul momento in cui tale soglia deve essere raggiunta (e se abbiano rilievo i fatti successivi fino all’omologa in termini di nuove adesioni o di modifica dell’indebitamento), deve ritenersi necessario che le adesioni pari a tale percentuale siano presenti alla data di deposito del ricorso ex art. 182 bis l.fall.. (Filippo Casini) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Filippo Casini – Dottorando di ricerca in diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia


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