Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11993 - pubb. 02/02/2015

Se taciuto ai creditori, il prelievo, prima del concordato, di una ingente somma di denaro costituisce atto di frode ex articolo 173 L.F.

Tribunale Monza, 04 Novembre 2014. Est. Nardecchia.


Concordato preventivo - Atti di frode compiuti dal debitore prima del deposito della domanda - Conseguenze

Concordato preventivo - Omessa dichiarazione del compimento di atti pregiudizievoli per i creditori - Atto di frode



La scoperta di eventuali atti di frode compiuti dal debitore prima del deposito della domanda di concordato impedisce l'apertura del concordato stesso e, se scoperti successivamente, ne determina la revoca ai sensi dell'articolo 173 L.F. o il diniego dell'omologa ai sensi dell'articolo 180 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il silenzio nella formulazione del piano e della proposta di concordato preventivo in ordine alla appropriazione, avvenuta prima del deposito della domanda, di una ingente somma di denaro costituisce atto di frode ai sensi dell'articolo 173 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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