Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14870 - pubb. 29/04/2016

Il rapporto processuale con il debitore concordatario si costituisce con il deposito del ricorso per concordato anche con riserva. Regime transitorio per l'applicazione del silenzio-assenso

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2016, n. 4977. Est. Ferro.


Concordato preventivo - Costituzione del rapporto processuale - Deposito del ricorso per concordato anche con riserva

Concordato preventivo - Approvazione - Voto - Adesioni alla proposta - Domanda di concordato depositata anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 83 del 2012 - Voto dei creditori - Principio del silenzio-assenso ex art. 178 l.fall. novellato - Inapplicabilità - Fondamento



Il debitore, per quanto non ancora ammesso al concordato preventivo con il decreto di cui all'art. 163 legge fall., già acquisisce lo statuto di debitore concordatario per il solo deposito della domanda ai sensi dell'art. 161 legge fall., costituendosi il rapporto processuale con il giudice, chiamato ad una pronuncia su di essa e prima ancora instaurandosi un regime di controllo giudiziale sull'amministrazione (com'è evidente ad es. nel concordato con riserva, nonché quanto ai contratti pendenti ex art. 169-bis legge fall.), oltre che uno statuto di relativa insensibilità del patrimonio alle iniziative di terzi (ex art. 168 legge fall.), con regole sui crediti e l'inefficacia addirittura importate dal fallimento e progressivamente estese (da ultimo, l'art. 43, comma 4, nell'art. 169 legge fall. novellato dal d.l. n. 83 del 2015). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In tema di voto nel concordato preventivo, il principio del cd. silenzio-assenso previsto dall'art. 178, comma 4, legge fall., come modificato dall'art. 33, comma 1, del d.l. n. 83 del 2012 nel testo risultante dalla conversione nella l. n. 134 del 2012, si applica a tutti i procedimenti per concordato preventivo la cui domanda sia stata depositata a far data dal giorno 11 settembre 2012 (art. 33, comma 3, del menzionato decreto legge). Ne consegue che la disposizione così novellata non costituisce la regola di organizzazione delle adesioni alle proposte concordatarie presentate prima di tale data, anche se il nuovo regime era già vigente alla data di ammissione alla suddetta procedura concordataria. (Massima ufficiale)


Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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