Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25828 - pubb. 04/09/2021

Controllo del tribunale nell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f.

Tribunale Modena, 12 Novembre 2020. Pres. Salvatore. Est. Bianconi.


Accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis l.f. – Ambito della valutazione del tribunale



Il Tribunale deve compiere un controllo non meramente formale dell’accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis LF, bensì sostanziale e non limitato alla mera verifica di completezza, coerenza e ragionevolezza dell’esperto, che pure costituisce punto di riferimento necessario per tale valutazione. Ciò al fine di garantire i creditori estranei (e i terzi) rispetto agli effetti che si producono nei loro confronti, primo tra tutti l’esenzione da revocatoria degli atti, delle garanzie e dei pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo, tenuto conto dell’assenza di un loro coinvolgimento negoziale.

Al Tribunale rimane preclusa solo la valutazione di convenienza economica dell’accordo per i creditori, dovendosi invece verificare le concrete prospettive di attuabilità dell’accordo di ristrutturazione del debito con gli aderenti, nonché, più in generale, del piano per il superamento della crisi e, in particolare, la realizzabilità delle entrate e loro idoneità a consentire il pagamento integrale dei creditori estranei nella tempistica indicata dalla norma. (Alessandro Savoia) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Prof. Alessandro Savoia


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