Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 26554 - pubb. 01/02/2022

La relazione del professionista nell'accordo di ristrutturazione dei debiti

Tribunale Milano, 12 Dicembre 2021. Pres. Paluchowski. Est. Vasile.


Accordi di ristrutturazione dei debiti - Relazione del professionista - Distinzione da quella del concordato preventivo



Nell'accordo, l'attestazione del professionista ha ad oggetto:
- la veridicità dei dati aziendali, con particolare riferimento ai riscontri effettuati per le singole poste, verificando i valori nominali contenuti nella documentazione contabile prodotta;
- l'attuabilità dell'accordo, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei termini di legge.

L'attestazione del professionista è, sotto quest'ultimo aspetto, differente dall'attestazione nel concordato preventivo. Mentre l'esperto nel concordato deve attestare che la proposta assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%, nell'accordo, l'esperto deve attestare "l'idoneità" del piano "ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei". Si tratta, pertanto, di una valutazione prospettica ex ante ed evidentemente meno pregnante di quella del concordato preventivo, assimilabile al contenuto di una negative assurance. Nell'accordo, difatti, l'imprenditore non assume obbligazioni nei confronti dei creditori estranei, perché le obbligazioni assunte sono quelle preesistenti all'accordo, salva la moratoria di 120 giorni, né i terzi risultano incisi nei loro diritti contrattuali, ma maturano dalla ristrutturazione del debito con i creditori aderenti una ragionevole aspettativa al loro soddisfacimento integrale, di cui viene data contezza nell'attestazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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