Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27305 - pubb. 17/05/2022

Sulla obbligatorietà della comunicazione ex art. 9 bis l. 386/1990 anche nei confronti del delegato di traenza che abbia emesso l’assegno

Tribunale Udine, 09 Maggio 2022. Est. Antonini.


Sanzione pecuniaria ed accessoria del divieto di emissione assegni a carico del delegato alla traenza - Mancata comunicazione del preavviso di revoca ai sensi dell’art. 9 bis legge 15 dicembre 1990, n.386 - Nullità



La comunicazione di cui all’art. 9 bis della legge 386/1990 a carico della banca trattaria deve considerarsi obbligatoria anche nei confronti del delegato di traenza che abbia emesso l’assegno; essa costituisce infatti il presupposto necessario per porre lo stesso delegato, ugualmente al titolare effettivo del rapporti di conto corrente, nella condizione di beneficiare della sanatoria prevista dell’art. 8, prevenendo una sanzione amministrativa rilevante sia in termini pecuniari che per le conseguenze accessorie quali l’iscrizione nella Centrale di Allarme Interbancaria. (Roberto Cianci) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Roberto Cianci



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