Notifica presso la cancelleria dell'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c.
Tribunale di Termini Imerese, 13 Gennaio 2022. Est. Debernardi.
Esecuzione forzata - Elezione di domicilio - Comunicazioni al debitore presso la cancelleria - Ratio
La norma di cui all'art. 492 comma 2 c.p.c. - in base alla quale, ove il debitore non effettui presso la cancelleria la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notifiche o comunicazioni a lui dirette sono effettuate presso la cancelleria - vuole evitare al creditore continui inseguimenti del debitore in ipotesi di ripetuti cambi di residenza, con la conseguenza che, se l'atto di pignoramento contiene l'avvertimento ex art. 492 comma 2 c.p.c., deve ritenersi corretta la notifica presso la cancelleria dell'ordinanza di cui all'art. 569 c.p.c..
Inoltre, la disposizione citata mira a garantire una maggiore partecipazione al processo esecutivo dell'esecutato, anche senza la necessaria costituzione mediante un difensore. (Pietro Gobio Casali) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Pietro Gobio Casali