L'Arbitrato


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27760 - pubb. 28/07/2022

Arbitrato societario, autorizzazione a decidere secondo equità e clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006

Cassazione civile, sez. I, 24 Maggio 2022, n. 16780. Pres. De Chiara. Est. Falabella.


Arbitrato societario - Autorizzazione a decidere secondo equità - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione -  Equiparazione alle deliberazioni dell'assemblea - Conseguenze



In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia. (massima ufficiale)


Il testo integrale


 


Testo Integrale