Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27797 - pubb. 06/08/2022

L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta non suscettibile di automatica rivalutazione monetaria

Cassazione civile, sez. VI, 08 Luglio 2020, n. 14158. Pres. Frasca. Est. Gorgoni.


Obbligazione relativa al pagamento del canone - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Oggetto - Danno da ritardo non coperto dagli interessi - Esclusività - Prova del maggior danno - Necessità



L'obbligazione di pagamento dei canoni di locazione costituisce un debito di valuta e, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c. (massima ufficiale)


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