Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27841 - pubb. 13/09/2022

Diniego del credito e obbligo di motivazione

ABF Roma, 13 Maggio 2022, n. 7629. Pres. Sirena. Est. Sarzana di S. Ippolito.


Diritto al credito – Insindacabilità della scelta dell’intermediario – Obbligo di motivazione – Responsabilità precontrattuale



Pur essendo la decisione circa l’erogazione o meno del credito rimessa alla discrezionalità esclusiva degli intermediari, il cliente vanta in ogni caso un diritto a ricevere indicazioni, anche solo di carattere generale, in ordine alle ragioni dell’eventuale diniego del credito. La mancata comunicazione delle dette informazioni da parte delll’intermediario costituisce una violazione degli obblighi precontrattuali di correttezza e buona fede, con conseguente responsabilità risarcitoria ai sensi dell’art. 1337 c.c. (riproduzione riservata)



A cura di Dolmetta, Minneci, Mucciarone, Malvagna, Lentini, Bonfanti, Mager, Cipriani, Solarolo, Dassisti


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