Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27877 - pubb. 17/09/2022

Bancarotta e autoriciclaggio: irrilevante la causa di non punibilità del reato presupposto

Cassazione penale, 14 Marzo 2022, n. 22143. Pres. Scarlini. Est. Sessa.


Bancarotta - Autoriciclaggio - Reato presupposto - Consumazione del reato presupposto di bancarotta patrimoniale in epoca successiva alla condotta di autoriciclaggio - Irrilevanza



Ove la consumazione del reato presupposto di bancarotta patrimoniale avvenga in epoca successiva alla condotta di autoriciclaggio, la dichiarazione di fallimento si pone come mera condizione di punibilità sicché il fatto che essa intervenga successivamente alla condotta di autoriciclaggio non incide sulla consumazione di questo reato, il quale - al pari di quello presupposto della bancarotta patrimoniale - è già completo in tutte le sue componenti oggettive e soggettive.

Diversamente ragionando, si dovrebbe affermare che la condotta di autoriciclaggio assume rilievo penale solo quando interviene dopo la dichiarazione di fallimento, laddove l'ultimo comma dell'art. 648 ter, comma 1, cod. pen. rimanda all'ultimo comma dell'art. 648 cod. pen., il quale espressamente prevede che "le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il danaro e le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale diritto"; sicché si è affermato che deve ritenersi irrilevante per la configurabilità del reato di ricettazione - e quindi anche per quello in esame - la presenza di una causa di non punibilità riferita al reato presupposto). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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