Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27880 - pubb. 17/09/2022

Concordato semplificato e declinazione in concreto del requisito della buona fede

Tribunale Firenze, 31 Agosto 2022. Pres., est. Legnaioli.


Concordato semplificato – Requisiti – Trattative secondo buona fede – Informazione –  Sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte



Nel valutare la ritualità della proposta di concordato semplificato ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII, il tribunale deve verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge e quindi anche, quale presupposto che legittima l’imprenditore alla presentazione della proposta, che dalla relazione finale dell’esperto risulti la dichiarazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede.

Poiché la partecipazione dei creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il loro diritto di voto sulla proposta concordataria, è necessario che vi stata una effettiva e completa interlocuzione con i creditori interessati dal piano di risanamento (non tutti necessariamente, fermo restando che quelli non coinvolti devono ricevere regolare soddisfazione) e, quindi, che i creditori abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’imprenditore, nonché sulle misure per il risanamento proposte, e che abbiano potuto esprimersi su di esse.

Non solo, poiché costituisce presupposto per l’accesso al concordato semplificato che non siano risultate praticabili le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lett. b) (contratto, convenzione di moratoria, accordo con gli effetti del piano attestato, accordo di ristrutturazione dei debiti), pare necessario che le trattative si siano svolte con la sottoposizione ai creditori di una (o più) proposte con le forme di tali soluzioni, ipotesi cui soltanto il citato art. 23 comma 1 ricollega la conclusione delle trattative con l’esito (positivo) del superamento della situazione di cui all’art. 12.

Infine, al fine di consentire ai creditori una partecipazione informata sembrerebbe altresì necessario fornire ai creditori una comparazione del soddisfacimento loro assicurato dalle predette soluzioni con quello che potrebbero ottenere dalla liquidazione giudiziale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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