Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28028 - pubb. 14/10/2022

Cessioni blocco: determinatezza dell'oggetto e onere della prova

Tribunale Prato, 04 Ottobre 2022. Est. Sirgiovanni.


Cessione del credito ai sensi dell'art. 58, secondo comma, TUB - Legittimazione attiva del cessionario - Titolarità del credito - Prova



L'articolo 58, comma 2 , T.U.B. richiede che il contenuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale indichi senza incertezze il rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto ai sensi dell'articolo 1346 c.c. sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione.

E' indispensabile la produzione della copia del contratto di cessione e l'estratto da cui risultano le posizioni creditorie oppure la dichiarazione della cedente che confermi l'inclusione del contratto fra quelli ceduti.

L'indicazione del credito in forma non sottoscritta, priva degli elementi identificativi del credito, non è sufficiente ad assolvere l'onere probatorio neppure per relationem.

La prova della effettiva cessione del credito è necessaria anche per evitare che due cessionari succedutisi nel tempo - distinti tra di loro - possano agire in tempi diversi per il medesimo credito nei confronti di un identico debitore. (Roberto Fratoni) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Roberto Fratoni


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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