Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28216 - pubb. 17/11/2022

La mancata contestazione dell’atto di precetto comporta 'acquiescenza' della debitrice in relazione alla titolarità del credito?

Tribunale Ferrara, 01 Luglio 2021. Est. Giusberti.


Cessione dei crediti in blocco ex art 58 TUB - Prova della cessione



La mancata contestazione dell’atto di precetto non comporta "acquiescenza" della debitrice in relazione alla titolarità del credito.

Il mero silenzio serbato dall’intimato a fronte della notifica di un atto di natura non processuale quale è l’atto di precetto, non può comportare l’effetto della non contestazione o del riconoscimento della titolarità del credito in capo all’intimante, effetto che può invece derivare nel processo civile dalla non contestazione di fatti specificamente allegati dalla controparte. (Lorenzo Buldrini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Lorenzo Buldrini - delegato Adusbef


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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