Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28301 - pubb. 02/12/2022

Cessioni in blocco: la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di legalità

Tribunale Benevento, 31 Ottobre 2022. Est. Cusani.


Contratti bancari - Cessioni in blocco ex art. 58 - Difetto legittimazione cessionario - Pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale - Omesso controllo legalità - Mancanza fonte titolarità del credito - Revoca decreto ingiuntivo



La pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di legalità poiché viene predisposta direttamente dalla società cessionaria.

Il contenuto della Gazzetta Ufficiale non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l’atto di cessione e deve essere prodotto in giudizio al fine di fornire la prova della effettiva titolarità del credito. (Raffaele Locantore) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Raffaele Locantore del foro di Napoli

Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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