Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28313 - pubb. 03/12/2022

Cessioni in blocco e prova della titolarità del credito

Tribunale Frosinone, 14 Ottobre 2022. Est. Masetti.


Cessione crediti in blocco – Cartolarizzazione – Prova inclusione – Omesso deposito contratto – Valore avviso della Gazzetta ufficiale – Insussistenza – Cessionario intervenuto volontariamente – Condanna spese di lite



Il riferimento nell’avviso della Gazzetta ufficiale a “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato in ciascun Contratto di Cessione che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza” è insufficiente a provate l'inclusione del credito nell’operazione di cessione.

In caso di dichiarazione del difetto di titolarità in capo all’asserito cessionario del credito, intervenuto volontariamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, deve essere pronunciata la condanna al pagamento delle spese di lite. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Monica Mandico


Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova

La più aggiornata raccolta di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



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