Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28334 - pubb. 08/12/2022

La procedura di liquidazione controllata presuppone la sua utilità prospettica rispetto allo scopo

Tribunale Palermo, 30 Settembre 2022. Pres. D'Antoni. Est. Giammona.


Liquidazione controllata - Utilità - Necessità



L’apertura di una liquidazione controllata che riguardi un debitore del tutto impossidente e che non possa neanche offrire beni o crediti futuri da liquidare a beneficio del ceto creditorio, costituirebbe una procedura del tutto priva di utilità, tanto per i creditori quanto per il debitore: i primi, in mancanza di attivo da realizzare e distribuire in loro favore, non conseguirebbero alcun vantaggio dall’apertura della procedura, assistendo piuttosto alla maturazione di spese prededucibili, e quindi di ulteriori passività di grado poziore a carico del proprio debitore; quest’ultimo, dal canto suo, non realizzerebbe alcun vantaggio dall’apertura della procedura, il cui fine ultimo – costituito dall’accesso al beneficio dell’esdebitazione, riconoscibile, ai sensi dell’art. 282 comma 2, alle condizioni di cui all’art. 280 e sempre che il debitore non abbia “determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode” – ben potrebbe essere conseguito, ove ricorrano gli analoghi presupposti prescritti dall’art. 283 CCII (“meritevolezza”, “assenza di atti in frode”, “mancanza di dolo o colpa grave della formazione dell’indebitamento”: v. art. 283 comma 7), al di fuori della procedura liquidatoria. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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