Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28438 - pubb. 20/12/2022

Concordato preventivo: la Cassazione si pronuncia sulla sospensione della prescrizione

Cassazione civile, sez. I, 07 Dicembre 2022, n. 35960. Pres. Cristiano. Est. Falabella.


Concordato preventivo - Prescrizione - Sospensione



La prescrizione del credito nel concordato preventivo deve conformarsi al seguente principio di diritto: poiché secondo l’articolo 184, comma 1, L.F. il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura, la prescrizione non decorre fintanto che, divenuto definitivo il decreto di omologazione del concordato, la condizione di temporanea inesigibilità del medesimo venga meno. La temporanea inesigibilità viene meno, nella fase esecutiva del concordato, con la predisposizione da parte del liquidatore, del riparto che contempli tale credito.


L’art. 168 L.F. al primo comma prevede che dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; sempre l’art. 168 L.F., al secondo comma, dispone che le prescrizioni che sarebbero interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.


Il decorso della prescrizione dei crediti preesistenti al concordato si può risolvere tenendo conto dell’art. 184, comma 1 L.F che prescrive l’obbligatorietà del concordato omologato per tutti i creditori anteriori e ciò implica che il pagamento di un debito concorsuale deve avvenire nei casi e nei modi previsti dal sistema ( Cass. 12 gennaio 2007 n. 578).


In linea di principio il credito concorsuale va soddisfatto in conformità delle previsioni del piano, in ragione dei riparti che siano contemplati.


La prescrizione comincia quindi a decorrere allo scadere del termine fissato col patto stesso, senza che possa sommarsi il periodo decorso in precedenza (Cass. 9 dicembre 1974 n. 4128; in tema cfr. pure: Cass. 27 marzo 1979, n. 1766; Cass. 19 ottobre 1995, n. 10887; Cass. 12 aprile 2006, n. 8606).
In base all’art. 168 L.F. i creditori anteriori subiscono le modifiche, in senso remissorio e dilatorio, dei propri diritti di credito e sono tenuti ad accettare le modalità di soddisfacimento previste dal piano.


Il decreto di omologa passato in giudicato vincola i creditori anteriori e rende conseguentemente operante, in presenza di una rimodulazione dei termini di adempimento il mancato decorso della prescrizione dei crediti che non possono essere ancora soddisfatti.


La prescrizione dei crediti non decorre finché dura la condizione di temporanea inesigibilità; tale condizione viene meno solo con la predisposizione, da parte del liquidatore del riparto che riguarda tali crediti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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Segnalazione del Dott. Alberto Valcarenghi


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