Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28451 - pubb. 22/12/2022

Cessione crediti in blocco: occorre produrre il contratto con indicazione dello specifico rapporto ceduto

Tribunale Ancona, 14 Settembre 2022. Est. Casarella.


Cessione crediti in blocco – Legittimazione attiva – Valore avviso della Gazzetta ufficiale – Insussistenza – Contumacia Creditore – Accoglimento opposizione ex art. 615 cpc – Condanna spese di lite



La pubblicazione nella G.U. dell’avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell’esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l’avviso della cessione, un’altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto.


La sola allegazione della copia dalla pubblicazione nella G.U. non è sufficiente a provare l’avvenuta cessione di quello specifico credito.


Per dimostrare di essere titolare del rapporto, la prova primaria è costituita dal contratto di cessione, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale la banca agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato.


In caso di contumacia del creditore procedente, nel giudizio di merito ex art. 616 c.p.c. relativo ad una opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., il Giudice dell’Esecuzione può consultare il fascicolo telematico, al fine di trarre elementi di prova in merito alla legittimazione attiva. (Raffaele Carbone) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Raffaele Carbone del foro di Santa Maria Capua Vetere


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