Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28559 - pubb. 18/01/2023

La sospensione feriale dei termini non si applica alle misure protettive della composizione negoziata

Tribunale Torino, 22 Agosto 2022. Pres. Ratti. Est. Mussa.


 Composizione negoziata - Misure protettive - Sospensione feriale dei termini



Il periodo di durata delle misure protettive non è soggetto alla sospensione feriale dei termini in quanto:


- riveste natura squisitamente sostanziale, non solo perchè al loro spirare non risulta collegato alcun effetto procedimentale o processuale (posto che con l’emanazione del provvedimento del giudice la parentesi giurisdizionale viene definita), ma anche perché la durata delle stesse rientra nella definizione del loro contenuto e del loro ambito di applicazione temporale incidendo su posizioni di diritto sostanziale e attuando quel bilanciamento di interessi tra imprenditore e creditori;


- ragionando diversamente, verrebbe inciso il termine massimo di durata delle misure protettive sancito dal legislatore in linea con i principi della Direttiva Insolvency;


- si estenderebbe uno strumento di tutela del diritto di azione e difesa delle parti ad un ambito non giurisdizionale nel quale, non a caso, non è prevista la presenza di difesa tecnica (non essendo a ciò equiparabile la figura dell’esperto nominato) e dove anche la richiesta di misura protettiva è rimessa alla scelta dell’imprenditore;


- la sospensione feriale sarebbe fonte di incertezza e di disparità di trattamento per i creditori a seconda del periodo temporale in cui la predetta procedura venga avviata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Consulta la giurisprudenza sulle misure cautelari e protettive nel Codice della crisi e nella Composizione negoziata della crisi d’impresa:

Art. 6 D.L. 118/2021

Art. 7 D.L. 118/2021

Art. 18 CCI

Art. 19 CCI

Art. 54 CCI

Art. 55 CCI


Testo Integrale