Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28642 - pubb. 02/02/2023

Cessioni in blocco e onere della prova del creditore cessionario

Tribunale Prato, 02 Gennaio 2023. Est. Sirgiovanni.


Cessione credito in blocco T.U.B. – Produzione contratto cessione senza allegati – Insussistenza – Difetto legittimazione cessionario



La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione.


In caso di contestazione della legittimazione attiva la produzione del contratto di cessione non è sufficiente, a norma dell’art 1346 c.c. a provare la titolarità ove faccia generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità delle società cedenti senza ulteriori specificazioni, richiamando elenchi allegati non prodotti.


In presenza di tali contestazioni, la creditrice cessionaria ha l’onere di dimostrare l’esistenza di valide cessioni del credito originario con la conseguenza che – in assenza di convincenti riscontri istruttori – le eccezioni sollevate dal debitore ceduto nell’opposizione sulla titolarità dei crediti devono trovare accoglimento, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto. (Monica Mandico) (riproduzione riservata)



Cessione in blocco dei crediti, legittimazione del cessionario e onere della prova


La rassegna di giurisprudenza che indaga sull'onere della prova a carico del cessionario dei crediti ceduti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB (efficacia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, individuazione dei crediti ceduti, produzione del contratto di cessione, importanza dei relativi allegati, individuazione dei crediti per categorie).



Segnalazione dell'Avv. Monica Mandico


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