Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28644 - pubb. 03/02/2023

L’imprenditore individuale cancellato dal Registro imprese può accedere al concordato minore

Tribunale Ancona, 11 Gennaio 2023. Est. Filippello.


Concordato minore – Imprenditore individuale cancellato dal Registro imprese



La circostanza della avvenuta cancellazione dal Registro imprese non impedisce l'apertura della procedura di concordato minore, nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCI, in base al quale "la domanda di accesso alla procedura di concordato minore... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".  


La disposizione richiamata deve, infatti, intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c., mentre l'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa e, perciò, di natura non consumeristica, non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCI.  


Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con la rafia ispiratrice della legge.  


L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCI che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "ad una procedura di cui al capo Il del titolo IV del CCI" (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione controllata e tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato e l'unico strumento a ciò utile è il concordato minore ex artt. 74 e ss. CCI.  


Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "i debitori di cui all'art. 2, comma lett. e) in stato di sovraindebitamento" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" quale è l'imprenditore individuale che ha cessato lo propria attività imprenditoriale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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