Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28802 - pubb. 04/03/2023

Cooperativa sociale Onlus e accertamento dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 22 Novembre 2022. Pres. Quaranta. Est. Di Rauso.


Liquidazione coatta amministrativa – Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore – Ratio – Criteri di applicazione



L’art. 297 CCI disciplina un procedimento teso ad ottenere una pronuncia di accertamento funzionale all’adozione di provvedimenti conservativi in vista della futura liquidazione coatta amministrativa (cc.dd. dichiarazione dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa).


La norma, al comma 1, limita il campo di applicazione all’impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale, salva diversa disposizione delle leggi speciali e vengono definiti, in maniera netta i rapporti tra le due procedure concorsuali: le società sottoposte alla liquidazione giudiziale non sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa e viceversa.


Occorre, dunque, verificare la natura della società debitrice, atteso che, in ipotesi di ritenuta natura commerciale dell’attività svolta e della conseguente sottoponibilità alla liquidazione giudiziale, il procedimento per l’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza non risulterebbe ammissibile (in quanto meramente prodromico alla liquidazione coatta amministrativa che, diversamente, integrerebbe una modalità di liquidazione soltanto alternativa a quella propriamente giudiziale, ai sensi dell’art. 2545-terdecies c.c. e 295 C.C.I.I.).


Nell’indagine deve prescindersi dal nomen iuris della debitrice, nel caso di specie iscritta nel Registro delle imprese come cooperativa sociale Onlus, per concentrarsi sulla tipologia di attività da essa esercitata e tenendo presente che lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente anche in una società cooperativa, pur quanto essa operi solo nei confronti dei propri soci. Ne consegue che anche tale società, in caso di insolvenza, possa essere assoggettata a fallimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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