Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28880 - pubb. 17/03/2023

La checklist dell'indagine del tribunale in sede di conferma delle misure protettive

Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2022. Est. Tiberti.


Composizione negoziata della crisi d'impresa - Misure protettive - Presupposti - Finalità - Criteri di verifica - Checklist



Nella composizione negoziata della crisi d'impresa, la conferma delle misure protettive deve garantire il buon esito delle trattative, sicché il giudice è chiamato a verificare:
a) la concreta possibilità che le misure siano funzionali ad evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare il buon esito delle stesse sulla base dell'ipotesi di risanamento concretamente prospettata dal debitore stesso;
b) che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (art. 12, co 1, CCII), e che tanto l'attività dell'esperto quanto le trattative siano necessariamente finalizzate al fine di individuare una soluzione per il superamento della crisi.


Dall'impianto normativo può desumersi che la conferma delle misure sia quindi subordinata all'accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obbiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa — al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali —, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori.


Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato al concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficacie risanamento dell'impresa stessa.


[La giurisprudenza ha già individuato, al fine ai compiere tale accertamento, elementi estrinseci ed intrinseci indicativi, o quantomeno sintomatici, della idoneità della composizione negoziata a perseguire l'obbiettivo del risanamento, rappresentati da:
- la espressa manifestazione di disponibilità alle trattative da parte di una platea di creditori ampiamente rappresentativa dell'intero ceto;
- il parere positivo dell'esperto, anche sulla base delle trattative già concretamente instaurate e sulla base degli accertamenti preliminari di cui alla sezione III, punto 6.3, del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28.9.2021;
- la mancanza di iniziative esecutive o liquidatorie in essere;
- la chiarezza della strategia di risanamento;
- la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento;
- il fatto che la continuità non stia distruggendo risorse, di modo da indurre a ritenere con un buon grado di tranquillità che l'eventuale stay non possa verosimilmente pregiudicare i creditori;
- il fatto che la prospettiva liquidatoria possa immaginarsi esiziale per la gran parte dei creditori.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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