Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28911 - pubb. 24/03/2023

Omessa valutazione del merito creditizio e inammissibilità del reclamo avverso il piano di ristrutturazione del consumatore

Appello Ancona, 28 Febbraio 2023. Pres., est. Gianfelice.


Ristrutturazione dei debiti del Consumatore - Sentenza di omologazione ex art. 67 CCII - Reclamo del creditore finanziario - Violazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB - Colpevole aggravamento dell’indebitamento - Legittimazione - Esclusione



Il soggetto finanziatore deve diligentemente verificare, ai sensi dell’art 124 bis TUB, l’esistenza di pregressi prestiti contratti con il ceto bancario, nonostante siano sottaciuti, attraverso la consultazione delle banche dati, essendo irrilevante il c.d. mendacio della finanziata su dati oggettivamente riscontrabili.


È inammissibile il reclamo avverso il piano di ristrutturazione del consumatore (art 67 CCII) formulato dal creditore che ha colpevolmente determinato, quanto meno, l’aggravamento della situazione di indebitamento, concedendo un credito superiore e sproporzionato rispetto alle capacità restitutorie, in quanto non legittimato ex art 69 c.2 CCI. (Fabiola Tombolini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Fabiola Tombolini del foro di Ancona


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