Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29086 - pubb. 28/04/2023

Sentenza reintegratoria successiva all’apertura del fallimento del datore di lavoro

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 24 Marzo 2023, n. 8523. Pres. Esposito. Est. Buffa.


Appalto - Sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all’apertura del fallimento del datore - Ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell’INPS - Individuazione - Tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale “de jure” del rapporto - Ricomprensione delle dette mensilità nell’indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo o mancato svolgimento del rapporto a causa del fallimento del datore - Irrilevanza



In caso di licenziamento del lavoratore, con atto dichiarato giudizialmente inefficace con sentenza reintegratoria intervenuta successivamente all'apertura del fallimento del datore, le ultime mensilità retributive oggetto di intervento del Fondo di garanzia dell'INPS, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1992, vanno individuate tra quelle cui il lavoratore ha diritto per effetto del ripristino giudiziale "de jure" del rapporto, non essendo a ciò di ostacolo né la ricomprensione delle dette mensilità nell'indennità risarcitoria da licenziamento illegittimo, né il mancato svolgimento fattuale del rapporto a causa del fallimento del datore. (massima ufficiale)




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