Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29259 - pubb. 02/06/2023

Liquidazione Controllata: il tribunale sceglie il liquidatore tra gli iscritti all'Albo ex art. 356 CCII?

Tribunale Torino, 11 Maggio 2023. Pres. Nosengo. Est. Pittaluga.


Liquidazione Controllata - Nomina del liquidatore - Conferma del gestore non iscritto all’albo ex art. 356 CCII - Esclusione



Nella nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, i criteri indicati dall’art. 270 co 2 lett. b) CCII - che prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, la conferma dell’OCC di cui all’art. 269 CCII o, per giustificativi motivi, la nomina tra gli iscritti all’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014, scegliendo di regola tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale - devono essere coordinati con il disposto del successivo art. 356 CCII, il quale prevede l’Istituzione dell’Albo Nazionale dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure previste dal codice della crisi e dell’insolvenza”.


Ritenuto, pertanto, che non possa confermarsi quale liquidatore l’avv. *, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII, in quanto non risulta iscritto all’Albo di cui all’art. 356 CCII, è necessaria la nomina a liquidatore di un diverso professionista residente nel circondario del Tribunale, iscritto al predetto Albo e nell’elenco di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 202/2014. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini

mancini@studiomanciniassociati.it


Il commento di Astorre Mancini


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