Concordato Preventivo: per la falcidia dei privilegiati, il valore di liquidazione include anche il possibile ricavato delle azioni revocatorie
Tribunale di Verona, 10 Luglio 2023. Pres. Attanasio. Est. Pagliuca.
Concordato Preventivo – Falcidia dei crediti privilegiati – Limite del valore di liquidazione – Criteri di determinazione di detto valore – Utilità derivanti dalle azioni revocatorie ex art. 166 CCII – Inclusione – Necessità
Nella procedura di concordato preventivo, ai fini della verifica del limite della falcidia dei creditori privilegiati ex art. 84 c.5 CCII e della determinazione del valore di liquidazione, si deve tener conto anche delle utilità ritraibili nella liquidazione giudiziale a seguito del positivo esperimento delle azioni revocatorie ex art. 166 CCII.
Invero, agli artt. 84 c.5 e 87 lett. c) del Codice della Crisi è oggi codificato l’orientamento ribadito di recente da Cass. 2021/21309, in forza del quale per determinare la soddisfazione dei creditori privilegiati nell’alternativo scenario fallimentare, e quindi il limite della falcidia dei privilegiati ex art. 160 c.2 l. fall., deve stimarsi quanto il curatore avrebbe potuto acquisire a seguito del positivo esperimento delle azioni risarcitorie e revocatorie. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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