Giudizio per cassazione ed erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 27 Novembre 2023, n. 32815. Pres. Esposito. Est. Amendola.
Giudizio per cassazione - Erroneità dell'ammissione o della mancata ammissione di prova documentale in appello - Error in procedendo - Poteri del giudice di legittimità - Apprezzamento di indispensabilità - Necessità - Contenuto
Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa. (massima ufficiale)