Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30633 - pubb. 14/02/2024

Concordato preventivo: oggetto della attestazione e omissione di informazioni rilevanti

Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2023, n. 36401. Pres. Ferro. Est. Vella.


Concordato preventivo – Attestazione – Oggetto – Omissione di informazioni rilevanti



L’accesso all’istituto concordatario, anche solo in via prenotativa, ex art. 161, comma 6, l.fall., incide sulla riservatezza dell’attività imprenditoriale e richiede una più ampia ostensione dei dati sulla situazione dell’impresa (si pensi agli «obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa» ex art. 161, comma 8, l.fall.) che deve essere ovviamente mediata, anche attraverso l’attività esplicativa dell’attestatore, per raggiungere l’obiettivo di una effettiva informazione dei creditori, funzionale alla decisione che gli stessi sono chiamati a prendere sulla proposta concordataria.


Decisione che, a differenza del sindacato giudiziale ammissivo e omologatorio, ben può involgere valutazioni personali, non solo di convenienza della proposta e di affidabilità del piano, ma anche di soggettiva fiducia nel debitore, specie se imprenditore individuale (e finanche della sua “meritevolezza”, per quanto espunta dal perimetro giurisdizionale), e va perciò sorretta da una “disclosure” esaustiva e non superficiale sulle condizioni dell’impresa.


Che sia in questione un bene di primario rilievo risulta dalla tutela penalistica allestita a tutela del consenso dei creditori, oltre che delle valutazioni demandate all’autorità giudiziaria, con il reato di falso in attestazioni e relazioni ex art. 236-bis l.fall., che punisce infatti l’attestatore il quale non solo esponga informazioni false, ma anche ometta di riferire informazioni rilevanti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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