Sovrapponibilità delle misure protettive nella composizione negoziata alle misure di uno strumento di regolazione della crisi
Tribunale di Salerno, 28 Marzo 2024. Est. Serretiello.
Composizione negoziata della crisi d'impresa – Misure protettive – Sovrapposizione con le misure protettive di cui all’art. 54 CCI
Se è vero che le misure protettive previste dagli articoli 54 e seguenti CCI rappresentano il contraltare delle omologhe misure protettive previste dall'art. 18 CCI, questo non significa che, esaurite queste ultime, si possa chiedere l'accesso alle misure protettive ex art 54, comma 3, CCI, senza che ciò possa costituire un abuso di uso di dette misure.
Benché il passaggio dalla composizione negoziata all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi possa definirsi fisiologico, tuttavia, tale accesso non è ammissibile sino a che non sia chiusa la composizione negoziata.
In ragione di ciò non appare possibile inserire durante la fase delle trattative una domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi per vedere garantita una continuità tra le misure protettive di cui all'art. 18 CCI e quelle di cui all'art. 54 CCI.
La soluzione che trae origine dalle regole del CCI, di cui all'art. 25 sexies CCI e 23, comma uno, lett. b CCI, le quali presuppongono la pregressa archiviazione di una procedura di composizione negoziata, consente di affermare che il percorso di uno degli strumenti di regolazione della crisi non può mescolarsi con il percorso della composizione negoziata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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