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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31297 - pubb. 29/05/2024.

Processo di divisione di immobile e successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c.


Cassazione civile, sez. II, 06 Febbraio 2024, n. 3331. Pres. Orilia. Est. Scarpa.

COMPROPRIETÀ INDIVISA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio


Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta. (massima ufficiale)