Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31975 - pubb. 01/10/2024
La nomina del liquidatore giudiziale nel concordato semplificato
Tribunale Milano, 18 Luglio 2024. Pres., est. Vasile.
Concordato semplificato – Liquidatore – Nomina – Criteri – Norme applicabili alla attività di liquidazione – Facoltà di nomina di periti
In sede di omologazione del concordato semplificato, in assenza di indicazione di un liquidatore da parte dell’imprenditore, il tribunale nomina un professionista dotato di struttura organizzativa per il rispetto dei tempi, ai sensi degli artt. 356- 358 ccii, che alla data odierna risulta iscritto all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Il liquidatore opera in un contesto procedurale per il perseguimento di finalità che, come nella liquidazione giudiziale, coinvolgono l’intera massa dei creditori nel rispetto di quelle regole di massima soddisfazione che l’art. 114 richiama, relative al concordato per cessione dei beni, disponendosi peraltro al comma 1 che “il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall’art. 490, comma 1, c.p.c. e fissa il termine entro il quale la stessa deve essere eseguita”.
Nulla vieta che il liquidatore nominato dal tribunale possa in astratto procedere alla verifica delle plurime perizie estimative in atti con la nomina di un perito estimatore di propria fiducia e con costi prededucibili a carico della debitrice, ovvero che il medesimo liquidatore scelga quale base d’asta di partenza una delle perizie presenti in atti ritenuta più attendibile.
Al fine di assicurare il massimo realizzo, dunque, egli potrà far eseguire, se del caso ed ove ritenuto opportuno, a spese della debitrice, eventualmente perizie di stima dei cespiti prima della messa in vendita.
Si applicheranno le disposizioni dell’art. 114 ccii in quanto compatibili (visto il richiamo del comma 1 dell’art. 25 septies CCI) e le forme pubblicitarie di almeno 45 giorni anche sul PVP per le vendite telematiche come previste dalle circolari di sezione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Francesco Severi
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