Esecutorietà delle statuizioni civili di condanna della sentenza penale di merito e conversione in pignoramento
Cassazione civile, sez. III, 12 Febbraio 2024, n. 3875. Pres. De Stefano. Est. Tatangelo.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - SEQUESTRO CONSERVATIVO: CONVERSIONE IN PIGNORAMENTO - Statuizioni civili di condanna della sentenza penale di merito - Esecutività - Dalla lettura del dispositivo di rigetto del ricorso per cassazione - Conseguenze - Sequestro conservativo - Conversione in pignoramento - Decorrenza del termine per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c.
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva. (massima ufficiale)