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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32140 - pubb. 29/10/2024.

Applicabilità di misure cautelari inaudita altera parte nell'ambito del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale avviato ex art. 38, comma 1, CCII


Tribunale di Milano, 17 Ottobre 2024. Est. Macchi.

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale - Provvedimenti cautelari inaudita altera parte ex artt. 51, comma 1 e 55, comma 2, CCII - Ammissibilità


Con i due provvedimenti gemelli i rassegna, resi nell'ambito di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale avviato ex art. 38, comma 1, CCII, il tribunale di Milano ha affermato che è consentito al debitore domandare l'applicazione di misure cautelari ai sensi dell'art. 54, comma 1, CCII, laddove sussista l'esigenza di preservare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori in attesa della definizione del Procedimento Unitario pendente e in funzione dell'attuazione delle decisioni che saranno assunte all'esito del Procedimento medesimo (nel caso di specie, il Giudice, in considerazione dell'avvenuta notifica di un atto di precetto da parte di due creditori, ha inibito agli stessi di iniziare o proseguire qualsiasi azione di natura esecutiva o cautelare a carico del patrimonio del debitore). (Valentina Incorvaia e Filippo Canepa) (riproduzione riservata)

Segnalazione e massima a cura degli Avv.ti Valentina Incorvaia e Filippo Canepa